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Provvedimento del 22 gennaio 2015 [3845859]

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[doc. web n. 3845859]

Provvedimento del 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 42 del 22 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 ottobre 2014 nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiera Pasquali e Riccardo Gennasi) ha ribadito la richiesta – già avanzata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice")– volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla Centrale rischi della Banca d´Italia; rilevato che il ricorrente ha ritenuto illecita la comunicazione effettuata dalla citata società alla Centrale dei Rischi in quanto il debito sarebbe stato integralmente saldato da parte del fideiussore ed anche perché la segnalazione non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione presso il sistema come invece prescritto dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 dicembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 19 novembre 2014 con la quale Findomestic Banca S.p.A. ha sostenuto la liceità della segnalazione effettuata a carico del ricorrente presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia che non ritiene pertanto di dover cancellare, e che tale segnalazione sarebbe stata originata dalle gravi inadempienze riscontrate (già dal 2000)nel pagamento delle rate del finanziamento di lire 50.000.000 concesso al ricorrente nel 1998 a seguito delle quali la società aveva provveduto al pignoramento del quinto della retribuzione per stipendio del fideiussore esecutato; tuttavia, essendosi inspiegabilmente interrotti tali versamenti mensili nel maggio 2012, il debito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta integralmente saldato e sarebbe pari, alla data del 18.11.2014, a € 36.864,67 (come da estratto conto allegato); la società resistente ha rilevato, inoltre, che il citato Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie gestito da privati non si applica alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia il cui funzionamento è invece regolato dalla Circolare n. 139/91 e successivi aggiornamenti;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte ribadendo le proprie richieste; in particolare, ha contestato le modalità utilizzate dalla banca resistente per il calcolo del debito tuttora a lui imputato precisando di aver già conferito "incarico ad un consulente di fiducia per l´accertamento specifico della situazione fiscale degli interessi" applicati dalla resistente, "le cui verifiche sono ancora in  corso";

RILEVATO che il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferiti alla segnalazione effettuata a carico del ricorrente nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia non risulta essere stato posto in essere dalla citata società in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 385/1993; deliberazione CICR. del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO pertanto, alla luce dei motivi sopra esposti, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione oggetto di contestazione;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia