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Provvedimento dell'8 gennaio 2015 [3730791]

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[doc. web n. 3730791]

Provvedimento dell´8 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 1 dell´8 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e, in particolare gli articoli 2, 7 e 11, e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 4 dicembre 2014 con il quale il sig. KK ha chiesto la rimozione dai risultati delle ricerche effettuate tramite Google di tutti i link relativi alle notizie riportate dalla stampa sul coinvolgimento del reclamante nell´inchiesta giudiziaria avviata nei confronti del sig. HH;

VISTA la nota del 24 ottobre 2014, allegata al reclamo, con la quale l´avv. JJ, in nome e per conto del sig. KK, ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione delle url ivi indicate;

VISTO che, in particolare, il reclamante ha lamentato che gli articoli presenti all´interno delle url contengono infondati riferimenti a indagini della procura di ZZ, notizie ritenute gravemente diffamatorie della reputazione e dell´onorabilità del KK;

VISTA la nota del 28 ottobre 2014, allegata al reclamo, con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione in quanto gli articoli segnalati riportano notizie ancora di interesse pubblico;

RILEVATO che le ragioni addotte dal reclamante non giustificano, nel caso in esame, la cancellazione dei risultati dalle ricerche delle url contenenti gli articoli segnalati poiché le notizie pubblicate sono recenti,  risalendo al HH, e risultano essere di pubblico interesse in quanto riguardano un noto caso giudiziario di rilevanza nazionale;

CONSIDERATO che il reclamante, ritenendo che le notizie allo stesso riferibili sono "gravemente diffamatorie della reputazione e dell´onorabilità", può chiedere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di reclamo rivolgendo direttamente nei confronti degli editori delle singole testate anche on line apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dal reclamante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia