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Provvedimento del 6 novembre 2014 [3701034]

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[doc. web n. 3701034]

Provvedimento del 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 512 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY aveva chiesto di avere accesso ai dati personali che lo riguardano presenti nel sistema di informazioni creditizie (SIC) gestito dalla predetta società, con particolare riferimento ad eventuali segnalazioni negative a suo carico;

VISTO il ricorso presentato al Garante  il 23 giugno 2014 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Viviana Cialona, ha ribadito le proprie istanze chiedendo altresì la cancellazione dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla società resistente di eventuali ritardi nei pagamenti, "essendo già trascorsi i termini di legge"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 luglio 2014, con cui Crif S.p.A., nel precisare che "le istanze del ricorrente sono state correttamente riscontrate" già prima della presentazione del ricorso, ha allegato copia delle note del 9 ottobre 2012 e del 5 agosto 2013, la prima restituita al mittente per indirizzo inesistente e l´altra inviata per e-mail all´indirizzo di posta elettronica indicato dall´interessato; al contempo la resistente, pur segnalando che Crif "si limita a rendere visibili solo dati oggettivi relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui gli stessi sono stati inviati dagli enti partecipanti al proprio SIC e senza alcun intervento o attività di elaborazione, valutazione o integrazione di tali dati", ha trasmesso copia del report EURISC del 30 giugno 2014 dal quale risulta che "tutte le posizioni riferite all´interessato risultano positive, in quanto non vi è evidenza di ritardi nei pagamenti";

RITENUTO che deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla società resistente non essendo stata, tale istanza, preceduta dal relativo interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice;

RITENUTO che, in ordine ai restanti profili, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia