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Parere sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo - 30 ottobre 2014 [3657992]

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[doc. web n. 3657992]

Parere sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE in materia di ordine di protezione europeo - 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 481 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di "ordine di protezione europeo".

Il provvedimento è adottato ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea (legge di delegazione europea 2013), ed in particolare dell´articolo 1 e dell´allegato B.

Lo schema è stato predisposto all´esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Dipartimento per le politiche europee, cui ha fornito il proprio contributo, a richiesta, anche l´Ufficio del Garante.

RILEVATO

2. La direttiva 2011/99/UE prevede un meccanismo di mutuo riconoscimento dell´efficacia di provvedimenti adottati in materia penale dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali finalizzati alla protezione di vittime di reati rispetto al pericolo di condotte idonee a ledere i loro diritti fondamentali.

In particolare la direttiva si applica alle "misure di protezione", cioè a quei provvedimenti volti a proteggere una persona da atti di rilevanza penale idonei a mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita, l´integrità fisica, psichica o sessuale, la dignità e la libertà personale della stessa, come ad esempio rapimenti, molestie, stalking,  e altre forme di coercizione, al fine di prevenire nuovi atti criminali o di ridurre le conseguenze di quelli già posti in essere (considerando n. 9, dir. 2001/99/UE).

Lo schema di decreto legislativo regolamenta, sul piano processuale, i presupposti per il riconoscimento all´estero degli effetti di una misura di protezione adottata dalle autorità italiane, nonché quelli necessari per il riconoscimento in Italia degli effetti di un provvedimento emesso da autorità di altri Stati membri.

Lo schema –che si articola in cinque capi e diciassette articoli- reca, innanzitutto, la definizione di alcuni concetti importanti ricorrenti nel corpo dell´articolato, in linea con quanto previsto dalla direttiva (art. 2 dello schema).

Per "misura di protezione" si intende una decisione adottata in materia penale dall´organo nazionale competente, con la quale vengono applicati divieti o restrizioni volti a tutelare la vita, l´integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale e l´integrità sessuale della persona contro possibili atti a rilevanza penale. Per l´Italia il riferimento è alle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale (rispettivamente, "allontanamento dalla casa familiare" e "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa") (art. 5 dello schema).

"Persona protetta" e la persona fisica oggetto della protezione, mentre "persona che determina il pericolo" e la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni.

"Ordine di protezione europeo" è, invece, la decisione con cui, per continuare a tutelare la persona protetta, si dispone che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni.

Per l´Italia, "autorità competenti" ai sensi della direttiva (artt. 3 e 4) , sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie. Il ministero, in particolare, provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei.

Lo schema di decreto disciplina, poi, l´emissione dell´ordine di protezione europeo e la sua trasmissione all´estero (capo II), il riconoscimento nel nostro ordinamento dell´ordine di protezione emesso all´estero (capo III), le decisioni sulla validità ed efficacia del titolo e la cessazione dei suoi effetti (capo IV).

Di particolare interesse per l´Autorità è l´articolo 15 dello schema che reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

CONSIDERATO

3. Il considerando 36 della direttiva 2011/99/UE prevede che i dati personali trattati nel contesto dell´attuazione della direttiva medesima debbano essere protetti conformemente, fra l´altro, alla Decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, concernente la protezione dei dati personali nell´ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Tale Decisione, com´è noto, non risulta ancora attuata in Italia malgrado le ripetute sollecitazioni dell´Autorità. Il Garante coglie, peraltro, l´occasione del presente parere per richiamare ancora una volta l´attenzione del Governo sulla necessità di assicurare la dovuta attuazione al predetto atto normativo europeo.

Il richiamo contenuto nella direttiva europea rende però necessario assicurare l´implementazione della Decisione-quadro limitatamente allo scambio di informazioni in materia di ordine di protezione europeo, al fine di evitare l´instaurazione di procedure d´infrazione contro l´Italia per mancato recepimento della direttiva stessa.

Al riguardo si osserva che il Governo ha provveduto ad una prima "attuazione parziale" della predetta Decisione GAI, in relazione alla direttiva 2011/82/UE concernente lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale. Ciò è avvenuto con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, sul cui schema il Garante ha reso parere, previa partecipazione, anche in quella circostanza, dell´Ufficio ad un tavolo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (parere del 9 gennaio 2014).

Come in quell´occasione, anche in questo caso l´Ufficio, in apertura dei lavori del tavolo tecnico, pur consapevole della necessità di recepire la direttiva, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio la complessità ed i rischi di una "attuazione parziale" della decisione. Emerge infatti la difficoltà di adattare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nella Decisione-quadro –che è concepita, ovviamente, in relazione agli scambi informativi per ogni tipologia di cooperazione giudiziaria e di polizia- a scambi di dati fra autorità in specifici settori.

E´ in questo contesto che si inseriscono le disposizioni dell´articolo 15 dello schema di decreto.

Innanzitutto si prevede, quale principio generale, l´applicazione ai trattamenti di dati effettuati ai sensi del decreto, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), e in particolare di quelle previste nella Parte II, Titolo I ("Trattamenti in ambito giudiziario") (art. 15, comma 1, dello schema).

Seguono, poi, ulteriori disposizioni di dettaglio in linea con specifiche norme della Decisione-quadro (cfr. in particolare, artt. 4, 8, 11, 17 e 18, Dec. 2008/977/GAI).

In tema di qualità dei dati, lo schema di decreto introduce l´obbligo per il Ministero della giustizia di informare immediatamente la competente autorità dell´altro Stato membro (di emissione o di esecuzione) ove risulti che siano stati, rispettivamente, ricevuti o ad essa tramessi dati incompleti o inesatti (art. 15, commi 2 e 3).

Di particolare importanza è il comma 4 dell´articolo in esame, che attribuisce all´interessato due "nuovi" diritti (oltre a quelli di cui all´articolo 7 del Codice) e cioè il diritto di ottenere:

a) che i dati non vengano cancellati, ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;

b) che sia data evidenza alla competente autorità dello Stato di esecuzione dell´esercizio dei predetti diritti.

Infine, l´articolo disciplina il corretto uso dei dati trattati a norma del decreto, stabilendo che siano utilizzati esclusivamente per finalità di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione e subordinando l´eventuale ulteriore trattamento degli stessi per altre finalità al rispetto dei principi di "compatibilità dei fini" e di necessità nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, lett. b), del Codice; art. 15, commi 5 e 6, dello schema).

RITENUTO

4. Come già evidenziato sopra, lo schema è stato predisposto all´esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, cui ha fornito il proprio contributo anche l´Ufficio del Garante, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di protezione dei dati personali. Da questo punto di vista, le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nell´articolo 15 dello schema non presentano profili di criticità.

Resta, nondimeno, l´esigenza di un perfezionamento del testo.

E´ necessario, cioè, integrare lo schema con la designazione del Garante quale autorità nazionale preposta al controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto, controllo da esercitare nei modi previsti dal Codice, in ottemperanza a quanto previsto dalla Decisione-quadro (art. 25 Dec.; cfr. anche art. 15 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 37).

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di "ordine di protezione europeo", con la seguente osservazione:

a) lo schema sia integrato con la designazione del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità nazionale preposta al controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto, controllo da esercitare nei modi previsti dal Codice (punto 4).

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia