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Provvedimento del 22 maggio 2014 [3324873]

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[doc. web n. 3324873]

Provvedimento del 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 febbraio 2014 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui XY, utente di rete mobile della predetta società dal 9 ottobre 2013, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di comunicazioni promozionali non desiderate, rispetto al cui trattamento aveva espresso il proprio diniego al momento della stipula del relativo contratto, ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi  altresì all´ulteriore utilizzo dei propri dati personali al fine di invio di materiale pubblicitario, con contestuale comunicazione di tale volontà ai soggetti cui i predetti dati  siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 18 marzo 2014, con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha comunicato i dati dell´interessato detenuti dalla società, dichiarando altresì di aver preso atto dell´opposizione manifestata dal medesimo in ordine al trattamento degli stessi per finalità di carattere promozionale e precisando comunque che "in relazione al lamentato invio di materiale pubblicitario mediante posta elettronica (…) a seguito di verifiche effettuate alcuna campagna pubblicitaria risulta effettuata dalla (…) società o dai relativi partners tramite l´indirizzo" indicato dall´interessato;

VISTA la nota, datata 24 marzo 2014, con cui il ricorrente ha eccepito l´incompletezza del riscontro ottenuto, lamentando che in quest´ultimo "nulla viene detto in relazione al dato personale (…) relativo all´indirizzo di posta elettronica XY@libero.it", di cui pure il titolare risulta essere in possesso, e chiedendo altresì di precisare "se l´indirizzo di posta elettronica di dominio wind.it sia riconducibile o meno direttamente alla Società";

VISTA la nota, pervenuta per e.mail il 15 maggio 2014, con cui la società resistente ha comunicato di essere in possesso anche dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato che "dagli approfondimenti richiesti al nostro ente interno" risulta essere "stato utilizzato per la registrazione in Area Clienti" pur non risultando abilitato alla "ricezione delle newsletter di Wind"; il titolare del trattamento ha inoltre ribadito che l´indirizzo di posta elettronica da cui è originato il messaggio promozionale pervenuto al ricorrente "non è associato ad alcuna campagna pubblicitaria posta in essere dalla (…) Società, né dai relativi Partner", rappresentando comunque che "a seguito di una ulteriore ed approfondita analisi (…) è stato appurato che tale account sembrerebbe collegato ad un cosiddetto sito fake" ovvero un sito "clone, apparentemente uguale a quello originale (…), utilizzato al fine di acquisire i dati della carta di credito ed il codice di sicurezza del destinatario della e-mail", attualmente in fase di monitoraggio da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia