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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3250470]

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[doc. web n. 3250470]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 11 febbraio 2014, nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Picozzi, ha chiesto la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano relativi ad un pignoramento immobiliare n. 97340/72134 registrato presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo in data 30 dicembre 2009 (censito da entrambi i citati titolari del trattamento) e ad un´ipoteca legale registrata in data 1° luglio 2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo (censita solo da Experian-Cerved Information Services S.p.A.); visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che tali pregiudizievoli di conservatoria sarebbero stati successivamente oggetto di annotazione di cancellazione: in data 28 giugno 2010, il pignoramento, e in data 14 febbraio 2006, l´ipoteca; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 7 marzo 2014 con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con missive datate 21 ottobre 2013 e 13 novembre 2013, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza" e riportano l´annotazione di cancellazione del pignoramento in questione; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la nota inviata in data 12 marzo 2014 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha sostenuto la legittimità e pertinenza del trattamento posto in essere tenuto conto che le informazioni in questione sono esatte ed "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza"; rilevato, comunque, che la società, nelle more della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "ha provveduto alla sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto di ricorso";

VISTA la nota inviata in data 25 marzo 2014 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto dei riscontri ottenuti dalle resistenti;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, hanno comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tali società ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A.;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia