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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Zheng Suigen - 13 febbraio 2014 [3235901]

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[doc. web n. 3235901]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Zheng Suigen - 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 71 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Divisione polizia amministrativa della Questura di Milano ha accertato, in data 5 aprile 2012, che il sig. Zheng Suigen nato a Zhejiang (Cina) il 23 gennaio 1981 quale titolare dell´impresa individuale Bar della piazza di Zheng Suigen C.F.: ZHNSGN81A23Z210C, con sede in Milano, piazzale Lagosta n. 2, effettua un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 6 telecamere collegate a un impianto di registrazione, omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 64 PAS 2012 del 5 aprile 2012, con il quale è stata contestata, al sig. Zheng Suigen, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare i pagamenti in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della Questura di Milano predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

VISTO lo scritto difensivo, datato 12 aprile 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale il titolare dell´Impresa individuale, oltre a sottolineare le difficoltà di comunicazione dovute alla lingua, ha evidenziato come per l´impianto di videosorveglianza in questione "(…) era stata presentata la regolare richiesta di autorizzazione protocollata in data 13 marzo 2012 (…)" e tale impianto fosse installato "(…) solo per motivi di sicurezza senza la registrazione e l´archiviazione delle immagini";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. La registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garnteprivacy.it, doc. web n. 1712680), si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale. D´altro canto, la citata richiesta di autorizzazione del 13 marzo risulta inconferente rispetto all´illecito contestato, atteso che tale richiesta, che deve essere formulata in ossequio a quanto previsto dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non sostanzia alcuna esimente al distinto obbligo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due violazioni contestate;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Zheng Suigen nato a Zhejiang (Cina) il 23 gennaio 1981, C.F.: ZHNSGN81A23Z210C, quale titolare dell´impresa individuale "Bar della Piazza", con sede in Milano, piazzale Lagosta n. 2, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo Zheng Suigen di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia