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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Conversano - 27 marzo 2014 [3214387]

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[doc. web n. 3214387]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Conversano - 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 158 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5024/61937 del 5 marzo 2010 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto accertamenti presso il Comune di Conversano, con sede legale in Conversano (BA), piazza XX Settembre n. 25 e sede distaccata dell´Area Politiche Sociali in Conversano (BA), via Gioberti n. 55, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 27 aprile 2010, da cui è risultato che il predetto Comune, in qualità di titolare del trattamento, non ha effettuato l´aggiornamento annuale del Documento programmatico sulla sicurezza la cui ultima redazione risale al 5 aprile 2007, in violazione dell´art. 34 del Codice;

VISTO il verbale n. 35 del 6 maggio 2010 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata al Comune di Conversano, in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO lo scritto difensivo del 20 luglio 2010 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a fronte del quale deve essere preliminarmente rilevata l´inconferenza delle argomentazioni prodotte dal Comune in ordine all´omessa designazione degli incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice, atteso che il caso che ci occupa inerisce il mancato aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, che nulla ha a che vedere con la citata condotta omissiva che, peraltro, è stata oggetto di una distinta contestazione rivolta a un diverso trasgressore (responsabile del trattamento dell´Area Politiche Sociali del Comune di Conversano). Ha evidenziato, altresì, come "Il sindaco legale rappresentante dell´Ente titolare del trattamento dati così come previsto dal DPS, non risponde a titolo di responsabilità obiettiva, ma in quanto obbligato in solido, come detto nella contestazione, essendoci una organizzazione in grado di garantire la privacy sui dati trattati dall´Ente. Nel caso di specie la violazione non è ascrivibile neanche in capo al Sindaco né in via diretta, né in via indiretta";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 7 marzo 2011, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato che dalla data dell´ultimo aggiornamento del DPS avvenuto nel 2007,"Nel corso degli anni a seguire, non sono intervenute modifiche nell´ambito del trattamento dei dati personali effettuato presso il Comune. In ragione di ciò si è ritenuto di non redigere un nuovo documento programmatico sulla sicurezza, anche in considerazione della regola n. 26 dell´Allegato B al Codice e del parere espresso dal Garante in data 22 marzo 2007 secondo il quale sarebbe sufficiente fare riferimento nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di revisione circa l´avvenuta redazione o aggiornamento del DPS";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano essere idonee ad escludere la responsabilità in relazione alla contestazione. Riguardo la responsabilità della condotta illecita contestata essa risulta ascritta al titolare del trattamento che, in base alla previsione dell´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice è stato puntualmente individuato dall´organo accertatore nel Comune di Conversano nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Non risulta infatti che, con riferimento all´adempimento relativo all´aggiornamento del D.P.S., il titolare del trattamento avesse operato alcuna delega nei confronti di eventuali responsabili del trattamento. Inoltre, relativamente a quanto dedotto circa la giustificabilità della condotta omissiva contestata in ragione di quanto previsto dalla regola n. 26 dell´Allegato B al Codice e dal non meglio specificato parere del Garante datato 22 marzo 2007, si evidenzia come la citata regola, diversamente da quanto ritenuto, prevedesse l´obbligo di attestare, mediante la relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio di cui alla regola 26, che alcun cambiamento in ordine ai trattamenti di dati effettuati fosse intervenuto nelle diverse annualità. Pertanto, considerato che nessuna relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio è stata prodotta all´Autorità successivamente alla data di redazione del verbale di audizione delle parti del 7 marzo 2011, non risulta provato che l´ente abbia provveduto alle necessarie ricognizioni dei trattamenti di dati effettuati, al fine di verificare eventuali intervenute modifiche agli stessi;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Conversano, in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto, essendovi tenuto, all´aggiornamento del DPS omettendo, di conseguenza, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Conversano, con sede legale in Conversano (BA), piazza XX Settembre n. 25, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3214387
Data
27/03/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

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