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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Magazzini Gabrielli s.p.a. - 20 febbraio 2014 [3104402]

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[doc. web n. 3104402]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Magazzini Gabrielli s.p.a. - 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 87 del 20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 22951769445 datata 18 ottobre 2010) ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Ignazio Ariodante, nato a Iglesias (Ci) il 16 marzo 1963 nella sua qualità di direttore di filiale del punto vendita "Supermercato Tigre" con sede in Roma, viale Liegi n. 29/31 di proprietà di Magazzini Gabrielli s.p.a., con sede in Ascoli Piceno, Contrada Monticelli snc, C.F.: 00103300448, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 1° dicembre 2010, dai quali è risultato che Magazzini Gabrielli s.p.a. effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 9 telecamere, 4 monitor per la visione in tempo reale delle immagini, oltre a una centralina per la gestione della visualizzazione delle immagini e ad un videoregistratore digitale, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 7/2011 del 25 gennaio 2011 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 24 febbraio 2011, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale la società, nell´evidenziare come la Guardia di finanza "(…) non ha rinvenuto alcuna minima registrazione di immagini dei clienti, né acclarato che il sistema di videosorveglianza funzioni o abbia una qualche minima efficacia lesiva dei diritti personali", ha osservato come la contestata inidoneità dell´informativa semplificata sia solo "(…) un´opinione dei verbalizzanti (…)", atteso che "Nella realtà dei fatti succede che il cliente che legge sul cartello quella informazione capisce immediatamente cosa significa e che deve rivolgersi alla direzione del punto vendita; laddove invece leggendo Magazzini Gabrielli spa (…) avrebbe sicuramente maggiori problemi di comprensione e di individuazione del soggetto (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 13 gennaio 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale la società ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto evidenziato, la Guardia di finanza ha accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia l´accensione che il parziale funzionamento dell´impianto di videosorveglianza in argomento, così come si evince dal verbale di contestazione che fa esplicito riferimento al verbale di operazioni compiute del 1° dicembre 2010. Risulta poi inconferente quanto osservato sulla inidoneità dell´informativa semplificata, atteso che l´indicazione del titolare del trattamento (Magazzini Gabrielli s.p.a.) e della finalità del medesimo sono requisiti essenziali, ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, dell´informativa "minima" così come definita dall´Autorità;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, in ragione della peculiarità del sistema utilizzato per il trattamento oggetto di contestazione, gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Magazzini Gabrielli s.p.a., con sede in Ascoli Piceno, Contrada Monticelli snc, C.F.: 00103300448, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30  giorni  dalla  notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia