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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Zhao Rongfu - 28 novembre 2013 [3046013]

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[doc. web n. 3046013]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Zhao Rongfu - 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 536 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Rimini, a seguito di un accertamento svolto in data 23 gennaio 2012 presso la sede legale di Cinque Stelle srl, sito in Coriano (RN), via Ausa n. 106, riscontrava la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 19 telecamere, perfettamente funzionanti e idonee a riconoscere le persone riprese, senza che fosse resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 59 del 27 gennaio 2012, con cui è stata contestata al sig. Zhao Rongfu, nato nella Repubblica Popolare Cinese il 1.02.1963 e residente a Cerasolo Ausa di Coriano (RN), via Tasso n. 8, C.F. ZHARGF63B01Z210O, in qualità di rappresentante legale pro tempore della società Cinque Stelle srl, e alla medesima società, quale obbligato in solido, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha rilevato che la mancanza dei cartelli recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice era dovuta alla circostanza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione territoriale di Rimini, non aveva ancora rilasciato l´autorizzazione all´uso delle telecamere (poi concessa il 6 febbraio 2012). Tuttavia, ancor prima di ricevere la suddetta autorizzazione, a causa di alcuni furti subiti aveva provveduto ad attivare il sistema di videosorveglianza, informando la clientela della presenza dello stesso "sia verbalmente, all´uopo era stato messo all´ingresso del locale un dipendente, sia posizionando un monitor all´ingresso in modo tale che tutte le persone appena entrate potessero notare dalle immagini trasmesse la presenza delle telecamere". La parte ha, infatti, richiamato il Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010, dove al punto 3, è prevista la possibilità per il titolare del trattamento di rendere l´informativa agli interessati oralmente, tramite un proprio incaricato;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Preliminarmente, si osserva che la richiesta da parte del titolare del trattamento dell´autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro in ordine all´uso del sistema di videosorveglianza è un adempimento richiesto dall´art. 4 della legge n. 300/1970 nei casi in cui manchi una rappresentanza sindacale che approvi l´installazione delle videocamere, ed è, quindi, del tutto diverso e autonomo rispetto a quello individuato dal Codice e dal provvedimento sulla videosorveglianza adottato dal Garante, che inerisce l´obbligo di rendere l´informativa. Tale adempimento, sulla base del provvedimento dell´8 aprile 2010, deve essere assolto mediante l´apposizione di cartelli riportanti l´informativa cd. "minima", ovvero con la indicazione del titolare del trattamento e delle finalità dello stesso e inglobando un simbolo di immediata comprensione, da cui risulti se le immagini sono solo visionate o anche registrate. Diversamente da quanto ritenuto dalla parte, il titolare, ove l´interessato ne faccia richiesta, deve "in ogni caso" fornire oralmente un´informativa adeguata contenente tutti gli ulteriori elementi previsti dall´art. 13 del Codice, anche tramite un proprio incaricato;

RITENUTO che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Zhao Rongfu, nato nella Repubblica Popolare Cinese il 1.02.1963 e residente a Cerasolo Ausa di Coriano (RN), via Tasso n. 8, C.F. ZHARGF63B01Z210O, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società Cinque Stelle srl, e alla medesima società quale obbligato in solido, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia