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Provvedimento del 23 gennaio 2014 [3028611]

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[doc. web n. 3028611]

Provvedimento del 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 36 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 novembre 2013, presentato da XY (rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Boario e Daniele Beneventi) nei confronti di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con cui la ricorrente ha chiesto di ottenere le informazioni contenute nel contratto e nell´ulteriore documentazione relativa "al mutuo ipotecario (…) stipulato in data 22.07.2005 "; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o possono venirne a conoscenza; visto che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTE le note datate 20 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014 con le quali Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (che si è fusa per incorporazione con B@nca 24-7 S.p.A. in data 23 luglio 2012, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi riconducibili a B@nca 24-7 S.p.A. e nella titolarità dei relativi contratti) ha fornito gratuitamente alla ricorrente copia del contratto di mutuo sottoscritto in data 22.07.2005 con B@nca 24-7 S.p.A., il piano di ammortamento, copia dei rendiconti annuali e dei documenti di sintesi delle condizioni contrattuali e delle certificazioni annuali degli interessi relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché copia di alcune comunicazioni relative al rapporto di mutuo; rilevato che la banca resistente ha anche fornito riscontro alle ulteriori richieste oggetto di ricorso; rilevato che la banca ha inoltre precisato che a seguito dei ritardi nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, sono state trasmesse al sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A. "le dovute segnalazioni precedute da idonei solleciti con preavviso di iscrizione dei dati stessi" nel quale attualmente sono presenti "le segnalazioni negative relative ai mesi di aprile e settembre 2012 nonché quelle che vanno da febbraio a settembre 2013 (data dell´ultimo aggiornamento)"; infine, la banca resistente, nel dichiarare che "sulla base dei vigenti obblighi di legge, vengono inoltre effettuate da parte del titolare del trattamento dei dati (24-7 Finance srl) anche le previste segnalazioni alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d´Italia", ha indicato i nomi delle società cui è stato affidato il recupero dell´importo dovuto;

VISTA la memoria datata 7 gennaio 2014 con la quale la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto le informazioni richieste ed ha ribadito solo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., nella misura di euro 250, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3028611
Data
23/01/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso