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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Valter Mancinelli Bottoni - 23 gennaio 2014 [3017442]

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[doc. web n. 3017442]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Valter Mancinelli Bottoni - 23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Commissariato di P.S. "Sant´Ippolito" della Questura di Roma, nell´ambito di un´attività istituzionale, ha accertato che in data 19 marzo 2012 il sig. Valter Mancinelli Bottoni, nato a Roma il 25 luglio 1964, nella sua qualità di presidente pro-tempore dell´Associazione senza fini di lucro "Giada & Samuel", con sede in Roma, via Tancredi Cartella n. 22/24, ha effettuato, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 1 videocamera posta esternamente presso l´ingresso dell´Associazione e nr. 3 videocamere poste internamente ai locali, tutte collegate a un televisore per la visione delle immagini, omettendo di rendere l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale datato 3 aprile 2012 con cui è stata contestata, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla Questura di Roma, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato26 aprile 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale l´Associazione, rilevando come nessun rilievo le sia mai stato mosso nella specifica materia e chiedendo la rateizzazione dell´importo dell´eventuale sanzione applicata, ha evidenziato come "(…) ad oggi, mai è avvenuta alcuna registrazione di immagini ma soprattutto in numerose occasioni il sistema è rimasto disattivato senza neanche la rilevazione di immagini". Ha evidenziato, inoltre, come "(…) il posizionamento delle telecamere è stato effettuato dalla (…) ditta Sicuritalia Siatel s.r.l., che si era impegnata a garantire tutta l´assistenza tecnica ed informativa al Presidente dell´associazione (…) il quale si è affidato completamente alla stessa (…)" alcuno strumento atto a registrare ed immagazzinare le immagini anche solo per un breve lasso di tempo";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. La registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1712680), si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale. Le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della 24 novembre 1981, n. 689, risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nella contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Valter Mancinelli Bottoni, nato a Roma il 25 luglio 1964, nella sua qualità di presidente pro-tempore dell´Associazione senza fini di lucro "Giada & Samuel", con sede in Roma, via Tancredi Cartella n. 22/24, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 16  rate mensili dell´importo di 150,00 euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia