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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di San Cipriano D’Aversa - 21 novembre 2013 [2987933]

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[doc. web n. 2987933]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di San Cipriano D´Aversa - 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 523 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 20 giugno 2011 da parte del sig. Ciro Diana, con cui veniva lamentata l´installazione di una telecamera in prossimità della propria abitazione, sita in via Francesco Serao in San Cipriano D´Aversa (CE), con una visuale diretta nell´abitazione, essendo posizionata a soli tre metri di distanza dalla stessa, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità formulava una richiesta di informazioni al Comune di San Cipriano D´Aversa, datata 13 settembre 2011 (prot. n. 18217/75246), diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso, con particolare riferimento alle misure assunte per evitare che, tramite il sistema di videosorveglianza installato sul proprio territorio, vengano effettuate interferenze illecite nella vita privata degli interessati;

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte del Comune di San Cipriano D´Aversa, veniva inoltrata una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datata 9 novembre 2011 (prot. n. 24189/75246), con cui si invitava nuovamente il Comune a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 2132/75246 del 26 gennaio 2012, notificato in data 23 febbraio 2012, con cui è stata contestata al Comune di San Cipriano D´Aversa, con sede in San Cipriano D´Aversa (CE), Via Roma n. 107, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato in data 23 marzo 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui l´Ente ha dichiarato che "le telecamere sono state installate dal Ministero dell´Interno e solo meramente autorizzate dal Comune sul piano edilizio", come è stato accertato dalla Guardia di finanza in occasione della notifica della contestazione e della nuova richiesta di informazioni. Pertanto, l´originaria richiesta avanzata dall´Ufficio per ottenere chiarimenti in ordine alla vicenda segnalata "non poteva essere riscontrata dal Comune perché doveva essere rivolta al Ministero degli Interni che ha espletato anche la gara per l´installazione e non certo al Comune (…)", stante la propria estraneità rispetto ai fatti;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si osserva che il Comune, in quanto destinatario delle richieste di informazioni, tra l´altro regolarmente notificate, era l´unico in grado di chiarire la propria posizione in ordine ai fatti oggetto della segnalazione, a prescindere dalla considerazione della propria estraneità rispetto alla vicenda. Infatti, solo a seguito degli accertamenti eseguiti dal Nucleo privacy della Guardia di finanza in data 23 febbraio 2012, è stato possibile escludere in capo al Comune la titolarità del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza e raccogliere gli elementi necessari per accertare le responsabilità rispetto a quanto segnalato. Si deve inoltre osservare che la parte era pienamente consapevole delle conseguenze connesse alla mancata risposta, poiché la citata richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice conteneva ogni riferimento alle conseguenze di carattere sanzionatorio connesse;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di San Cipriano D´Aversa, con sede in San Cipriano D´Aversa (CE), Via Roma n. 107, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia