g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Antonio Castiello - 10 ottobre 2013 [2969792]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2969792]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Antonio Castiello - 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 446 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura di Torino, Commissariato di pubblica sicurezza "San Secondo", ha svolto gli accertamenti nei confronti di Antonio Castiello, nato a Torino il 29.05.1977 e residente a Moncalieri (TO) in via Montebianco n. 13, in qualità di titolare della sala giochi denominata "Las Vegas S.a.s. di Castiello A. & C." ubicata a Moncalieri (TO), in c.so Roma n. 24/bis, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere inquadranti l´ingresso del circolo, collegata a un monitor. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 18 novembre 2011 con cui è stata contestata a Antonio Castiello, nato a Torino il 29.05.1977 e residente a Moncalieri (TO) in via Montebianco n. 13, in qualità di titolare della sala giochi denominata "Las Vegas S.a.s. di Castiello A. & C." ubicata a Moncalieri (TO), in c.so Roma n. 24/bis, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto della predetta Questura, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la nota con cui la parte ha fatto esclusivamente richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa;

RITENUTO che il sig. Antonio Castiello, in qualità di titolare della sala giochi, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [in www.gpdp.it, doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Antonio Castiello, nato a Torino il 29.05.1977 e residente a Moncalieri (TO) in via Montebianco n. 13, in qualità di titolare della sala giochi denominata "Las Vegas S.a.s. di Castiello A. & C." ubicata a Moncalieri (TO), in c.so Roma n. 24/bis, di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161, del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 12 rate mensili dell´importo di 200,00 (duecento) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia