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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Maria Vita Pezzella - 5 settembre 2013 [2965171]

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[doc. web n. 2965171]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Maria Vita Pezzella - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha svolto gli accertamenti presso la sede della "Malcom di Maria Vita Pezzella & C. S.a.s." con sede legale in Frattaminore (NA), via De Gasperi n. 13, e unità locale in Città Sant´Angelo (PE), via Petruzzi n. 140 all´interno del Centro commerciale di Pescara Nord, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da due telecamere di cui una puntata sulla zona cassa e l´altra puntata verso l´ingresso del locale, collegate alla rete internet del negozio che trasmettevano le immagini ad un computer posto sul bancone della cassa. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 25 luglio 2011 con cui è stata contestata alla sig.ra Maria Vita Pezzella, nata il 18.05.1955 a Grumo Nevano (NA) e residente a Frattaminore (NA) in via Giovanni XXIII n. 119, già rappresentante legale della "Malcom di Maria Vita Pezzella & C. S.a.s.", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RITENUTO che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, diversamente da quanto indicato nel verbale di contestazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Maria Vita Pezzella, nata il 18.05.1955 a Grumo Nevano (NA) e residente a Frattaminore (NA) in via Giovanni XXIII n. 119, già rappresentante legale della "Malcom di Maria Vita Pezzella & C. S.a.s.", di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia