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Provvedimento del 5 dicembre 2013 [2951756]

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[doc. web n. 2951756]

Provvedimento del 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 554 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 8 ottobre 2013 nei confronti di BeTheBoss Italia s.r.l., con cui XY, relativamente all´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione di carattere pubblicitario, ha chiesto, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la comunicazione dell´origine dei dati personali che lo riguardano, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, nonché degli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 30 ottobre 2013, con cui la resistente, nel completare il riscontro a suo tempo fornito, ha rilevato la liceità del trattamento a suo tempo posto in essere rappresentando che l´utilizzo dell´indirizzo e.mail dell´interessato ai fini dell´invio di comunicazioni di carattere commerciale era avvenuto "dietro autorizzazione del titolare" il quale aveva spontaneamente richiesto "la newsletter di BeTheBoss tramite il sito www.annuariodelfranchising.it", riconducibile alla resistente, confermando comunque di aver provveduto alla cancellazione dei dati riferiti al ricorrente successivamente alla ricezione dell´interpello preventivo;

VISTA, la nota, datata 7 novembre 2013, con cui il ricorrente, pur dichiarandosi soddisfatto del riscontro ricevuto dal titolare del trattamento, ha lamentato la circostanza che lo stesso sarebbe stato completato solo successivamente alla proposizione del ricorso, ribadendo pertanto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, seppur solo dopo la presentazione del medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2)  dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2951756
Data
05/12/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso