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Provvedimento del 28 novembre 2013 [2951732]

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[doc. web n. 2951732]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 543 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 20 settembre 2013 nei confronti di Leucopetra S.p.A., con il quale Luigi Caramiello, Raffaele Cafiero, Domenico Chierchio, Carlo Maggi, Giuseppe Schifaudo, Raffaele Izzo, Raffaele Perna, Antonino Pollio e Pasquale De Gennaro (rappresentati e difesi dall´avv. Sabino Sarno), in qualità di dipendenti della citata società, hanno ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196; di seguito "Codice"), con le quali avevano chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi; ciò, con particolare riferimento alle "risultanze del sistema biometrico attestante l´orario di entrata e di uscita dei medesimi richiedenti nel periodo compreso tra luglio 2008 e luglio 2013"; rilevato che con il medesimo atto i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché la nota del 14 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 15 ottobre 2013 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Enrico Duranti, ha comunicato l´adesione spontanea della società in ordine alla richiesta di trasmissione della documentazione contenente i dati personali dei ricorrenti alla quale non aveva potuto dare seguito tempestivamente a causa di un avvicendamento nella governance aziendale; rilevato che la resistente ha informato i ricorrenti che la documentazione richiesta sarebbe stata disponibile presso gli uffici amministrativi della società a decorrere dal 18 ottobre 2013;

VISTA la nota inviata via e-mail in data 17 ottobre 2013  con la quale il legale dei ricorrenti ha rilevato come la resistente, nel confermare la propria disponibilità a trasmettere la documentazione richiesta, avesse menzionato solo quattro ricorrenti su nove; rilevato che il suddetto legale ha comunque ribadito la richieste di rifusione delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 31 ottobre 2013 con la quale la resistente ha confermato che la documentazione messa a disposizione di tutti i ricorrenti è stata ritirata dagli stessi in pari data;

VISTA la nota inviata in data 14 novembre 2013 con la quale il legale dei ricorrenti ha confermato che la resistente ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta da tutti i ricorrenti; rilevato che il suddetto legale ha nuovamente ribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento stante "l´estremo ritardo" con il quale la controparte ha fornito riscontro alle richieste dei ricorrenti, adempimento ottenuto solo a seguito della presentazione del ricorso al Garante;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste  degli interessati;

RILEVATO tuttavia che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria, si ravvisa la necessità di avviare un autonomo procedimento al fine di valutare la liceità del trattamento svolto dalla società resistente con riferimento al sistema biometrico di rilevazione delle presenze dei dipendenti di cui si fa cenno nel ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Leucopetra S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste degli interessati;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Leucopetra S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia