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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2933589]

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[doc. web n. 2933589]

Provvedimento del 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 528 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali; di seguito "Codice") inviata da XY a KW@winnerland.com, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale tramite e.mail al proprio indirizzo di posta elettronica, si è opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati personali, di cui ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso, depositato il 27 settembre 2013, presentato nei confronti di Minerv@ s.r.l. (in qualità di titolare del trattamento del sito www.winnerland.com) con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Stragapede, avendo ricevuto ulteriori comunicazioni promozionali al proprio indirizzo di posta elettronica ancora successivamente alla ricezione della e-mail con cui il titolare del trattamento gli aveva comunicato l´avvenuta cancellazione dei suoi dati personali, ha ribadito la propria istanza chiedendo, altresì, che l´avvenuta cancellazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i medesimi dati siano stati comunicati o diffusi; il ricorrente ha chiesto, inoltre, che le spese del procedimento siano poste a carico della parte resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´8 ottobre 2013 con la quale la società resistente, nello scusarsi per quanto accaduto, ha chiarito che "si è trattato di un malfunzionamento della procedura di sincronizzazione del nostra database centrale, dal quale l´interessato si era originariamente cancellato, con la copia del database che materialmente viene utilizzato per la spedizione delle mail pubblicitarie" aggiungendo, altresì, di avere "immediatamente provveduto alla verifica e alla cancellazione dei dati da tutti i nostri archivi";

VISTA la nota depositata il 23 ottobre 2013 con la quale l´interessato ha ritenuto parziale il riscontro ottenuto dalla controparte, non avendo la stessa fornito attestazione che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 25 ottobre 2013 nel corso della quale la società resistente, nel precisare di essersi "attivata per la risoluzione del problema non appena ha avuto contezza della richiesta del ricorrente ex art. 7 del Codice", ha affermato che i dati del ricorrente "sono stati cancellati dagli archivi della società" e che gli stessi "non sono mai stati ceduti a terzi"; nel corso della medesima audizione il ricorrente ha quindi dichiarato che, "ritenendosi soddisfatto delle dichiarazioni suppletive a riscontro", ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Minerv@ s.r.l., nella misura di euro 300, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la vprof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Minerv@ s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2933589
Data
21/11/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso