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Provvedimento del 30 ottobre 2013 [2930016]

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[doc. web n. 2930016]

Provvedimento del 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 494 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 23 luglio 2013 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con cui XY, utente della predetta società sino all´aprile 2013, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati di traffico telefonico delle chiamate in entrata dirette alla propria utenza, avvenute nelle date del 15 e 29 marzo 2013, al fine di risalire "alle utenze – e relativi intestatari - dalle quali sono state inoltrate" le medesime; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 16 settembre 2013, con cui Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra, nel manifestare il proprio diniego alla richiesta di ostensione dei dati citati nel ricorso, ha rappresentato che "i dati di traffico telefonico in entrata (…) sono conservati da Telecom per ventiquattro mesi esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati ai sensi dell´art. 132 del Codice Privacy e che, come tali, sono accessibili dal contraente interessato ai sensi dell´art. 7 e 8.2.f) per le medesime finalità di giustizia penale (…) unicamente qualora sussista un rischio di pregiudizio "effettivo e concreto" allo svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge 397/2000", rilevando pertanto l´esistenza di uno specifico obbligo gravante sugli operatori telefonici tenuti a "vagliare in modo attento e rigoroso  le motivazioni e i presupposti alle richieste di accesso a tali dati, al fine di poter assicurare il rispetto dei suddetti vincoli anche da parte degli interessati"; la resistente ha precisato altresì che, nel caso di specie, la richiesta del ricorrente risulta carente degli specifici presupposti cui il Codice subordina la legittimazione all´accesso, essendosi lo stesso limitato a manifestare  l´intenzione di "procedere penalmente" senza tuttavia documentare la sussistenza di un "pregiudizio "effettivo e concreto" allo svolgimento di indagini difensive derivante dalla mancata acquisizione dei dati richiesti, tenuto altresì conto del fatto che, dal contenuto delle note inviate, l´interessato ha dimostrato di conoscere le "società nell´interesse delle quali le chiamate in esame sono state effettuate, con relative date ed orari, e queste informazioni dovrebbero essere già sufficienti a permettere alle competenti Autorità di indagare ed individuare gli autori delle chiamate di disturbo";

VISTA la nota, datata 23 settembre 2013, con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che, nel caso di specie, "anche in relazione alla minima quantità di dati rivelati in caso di accoglimento dell´istanza, sia prevalente l´interesse dello scrivente alla tutela del proprio diritto alla riservatezza rispetto allo stesso diritto riferito agli intestatari delle utenze che hanno effettuato le chiamate verso" quella intestata al medesimo;

RILEVATO che i dati di traffico telefonico e telematico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ciò, l´attuale art. 132 del Codice (come modificato per effetto del d.lg. 109/2008 con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante "la conservazione di dati generati o trattati nell´ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce") prevede che, fermo restando quanto disposto dall´art. 123, comma 2, del Codice relativamente alla conservazione dei dati di traffico a fini di fatturazione, i dati di traffico telefonico debbano essere conservati dal fornitore del servizio per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione esclusivamente "per finalità di accertamento e repressione dei reati", finalità costituenti anche il limite entro cui possono essere accolte istanze di accesso ai predetti dati; ritenuto altresì che, con specifico riguardo ai dati di traffico in entrata, l´art. 8, comma 2 lett. f), del Codice esclude, in generale, il diritto di accesso in ordine a tale categoria di dati, facendo salva l´ipotesi che dal mancato accesso possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alle investigazioni difensive, pregiudizio che deve essere debitamente dimostrato;

RITENUTO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta in esame, pur essendo lecitamente conservati da Telecom Italia S.p.A., non possono tuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accesso, collocandosi la relativa vicenda al di fuori degli specifici presupposti normativi richiesti e risultando in particolare carente l´allegazione di fatti o circostanze atte a dimostrare, così come previsto dall´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice, l´esistenza di un "pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397" derivante dalla mancata comunicazione di tali dati,;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia