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Impianto di videosorveglianza in un locale di intrattenimento - 21 novembre 2013 [2898732]

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[doc. web n. 2898732]

Impianto di videosorveglianza in un locale di intrattenimento - 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 521 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTI i verbali di operazioni compiute dalla Guardia di finanza il 9 e il 23 maggio 2013 (e correlata documentazione fotografica) concernenti le verifiche effettuate presso il locale di intrattenimento "Cantiere 21" in Perugia gestito da Cantiere 21 s.r.l., dalle quali è emerso che all´esterno e interno del locale è stato installato "per motivi di sicurezza" un impianto di videosorveglianza, funzionante, costituito da:

a. due telecamere esterne, ruotanti a 360°, una posta in prossimità dell´ingresso al locale, l´altra a riprendere il bar eterno;

b.  sette telecamere interne nelle aree di somministrazione delle bevande e sulla pista da ballo;

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali effettuati, ai sensi dell´art. 28 del Codice;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che, allo stato degli atti, il sistema di videosorveglianza in esame risulta idoneo a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate (come peraltro emerge dalle dichiarazioni rese a verbale il 9 maggio 2013, secondo cui "le telecamere riprendono anche i dipendenti nell´espletamento delle loro mansioni lavorative");

VISTO che, in base a quanto dichiarato, nel menzionato esercizio commerciale non è presente alcuna rappresentanza sindacale e i dipendenti hanno sottoscritto "per presa visione, accettazione e liberatoria" un´informativa concernente la presenza del sistema di videosorveglianza che avrebbe potuto riprenderli "accidentalmente" mentre effettuano la prestazione di lavoro (cfr. verbale del 23 maggio 2013 e documentazione allegata);

RILEVATO che all´esito dell´istruttoria non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel menzionato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, con particolare riferimento al par. 4.1 (cfr. inoltre, tra i tanti provvedimenti adottati dall´Autorità, Provv.ti 4 luglio 2013, n. 336, doc. web n. 2578071; 4 aprile 2013, doc. web n. 2464167; 18 luglio 2013, doc. web n. 2605290);

RILEVATO altresì che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO che la società dovrà quindi attivare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970;

VISTO che l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010, è resa agli interessati unicamente mediante un cartello posto in corrispondenza della telecamera esterna ruotante a 360° risultato sprovvisto dell´indicazione del titolare del trattamento e senza che lo stesso faccia riferimento all´attività di registrazione effettuata dalla società;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in esame, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante le telecamere collocate all´interno del locale, non risulta lecito anche in quanto effettuato in violazione del diritto alla riservatezza dei clienti che frequentano il locale, non essendo resa neanche in forma semplificata l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice all´interno del locale (cfr. Provv., 8 maggio 2013, doc. web n. 2499485);

RITENUTO che la società dovrà pertanto provvedere a rendere, ancorché mediante un avviso redatto in forma semplificata, l´informativa agli interessati in modo tale che, in corrispondenza dell´accesso al locale, gli stessi possano essere resi chiaramente edotti di fare ingresso all´interno di aree videosorvegliate con registrazione delle immagini che li riguardano;

VISTO che è stato altresì accertato che le immagini raccolte dal menzionato impianto di videosorveglianza sono conservate per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010, in applicazione del principio di proporzionalità, "per un periodo variabile di 48-60 ore", senza che siano state indicate le ragioni di tale prolungata conservazione;

RITENUTO che la società dovrà pertanto commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

RILEVATO inoltre che il titolare del trattamento non risulta aver effettuato, ai sensi dell´art. 30 del Codice, la designazione a incaricati del trattamento dei soci autorizzati alla visualizzazione delle immagini tratte reale dalle telecamere installate presso il locale (cfr. verbali del 9 e 23 maggio 2013);

RITENUTO che la società dovrà pertanto provvedere a designare per iscritto i propri incaricati impartendo agli stessi le istruzioni per provvedere al trattamento dei dati personali, ai sensi dell´art. 30 del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, impregiudicati gli esiti del procedimento avviato con verbale di contestazione di violazione amministrativa del 23 maggio 2013, di dover prescrivere alla società, quale misura necessaria al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, di attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, con particolare riferimento alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

RISERVATA la valutazione da parte dell´Autorità, con autonomo procedimento, circa la sussistenza della violazione amministrativa in capo al titolare del trattamento di cui all´art. 162 comma 2-bis del Codice in ordine alla mancata designazione degli incaricati del trattamento;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

in relazione al trattamento di dati personali effettuato da Cantiere 21 s.r.l. a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso il locale "Cantiere 21" in Perugia, nei termini di cui in motivazione:

1. dichiara illecito il trattamento, prescrivendo altresì ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice di:

a. attivare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori;

b. provvedere a rendere, ancorché mediante un avviso redatto in forma semplificata, l´informativa agli interessati in modo tale che gli stessi possano essere resi chiaramente edotti di fare ingresso all´interno di aree videosorvegliate con registrazione delle immagini che li riguardano;

c. designare per iscritto i propri incaricati ai sensi dell´art. 30 del Codice;

d. commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta nei termini previsti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010;

2. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia