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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Valentina Baldi - 10 ottobre 2013 [2798914]

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[doc. web n. 2798914]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Valentina Baldi - 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 448 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Commissariato di Pubblica sicurezza della Questura di Torino ha svolto in data 17 novembre 2011 degli accertamenti presso la sala giochi "Flamingo 235", sita in Torino, Corso Unione Sovietica n. 235, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza, a fronte del quale veniva riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 18 novembre 2011, con cui è stata contestata alla sig.ra Valentina Baldi, nata a Moncalieri (TO) il 2.1.1983 e ivi residente in via Carducci n. 8, in qualità di titolare della sala Giochi "Flamingo 235", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Questura di Torino non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha fatto presente che "nelle vicinanze della telecamera (…) era apposto un cartello contenente l´indicazione "Attenzione area vigilata" sotto la quale vi era il nome della ditta "Union Delta" (…) che si è occupata dell´installazione dell´impianto di videosorveglianza (…)". Tale cartello, quindi, è idoneo a configurare il modello di informativa semplificata, nel rispetto di quanto disposto dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 e di quanto prescritto dall´art. 13 del Codice. Inoltre, la parte ha osservato come l´importo della sanzione sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla violazione contestata, trattandosi infatti non di una omissione ma, tutt´al più, di una inidoneità dell´informativa resa e, comunque, di aver provveduto immediatamente ad apporre la cartellonistica più completa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Infatti, l´erronea indicazione del titolare del trattamento nel cartello esposto all´esterno del locale assume particolare rilievo per gli interessati, in quanto impedisce loro di individuare con esattezza la titolarità del trattamento posto in essere con la videosorveglianza. Si fa presente, inoltre, che gli importi relativi alla definizione in via breve delle contestazioni sono previsti dalla legge (art. 16 della legge n. 689/1981) e pertanto gli agenti accertatori non possono quantificarli diversamente. Laddove, invece, il contravventore non si avvalga della facoltà di definire il procedimento in via breve effettuando il pagamento in misura ridotta, l´Autorità competente (Garante per la protezione dei dati personali) determina, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le violazioni contestate, ingiungendone il pagamento;

RILEVATO, pertanto, che la sig.ra Valentina Baldi, nata a Moncalieri (TO) il 2.1.1983 e ivi residente in via Carducci n. 8, in qualità di titolare della sala Giochi "Flamingo 235",  ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, rendendo una informativa inidonea agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla sig.ra Valentina Baldi, nata a Moncalieri (TO) il 2.1.1983 e ivi residente in via Carducci n. 8, in qualità di titolare della sala Giochi "Flamingo 235", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia