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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Cheng Liangxiao - 12 settembre 2013 [2753380]

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[doc. web n. 2753380]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig. Cheng Liangxiao - 12 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 403 del 12 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Rimini, a seguito di un accertamento svolto in data 13 luglio 2011 presso l´esercizio commerciale gestito dal sig. Cheng Liangxiao, sito a Riccione (RN), viale Dante n. 224, ha riscontrato la presenza di una videocamera rispetto alla quale non era stata resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 21 luglio 2011 con cui è stata contestata al sig. Cheng Liangxiao, nato a Zhejiang (RPC) il 13.02.1978 e residente a Riccione, viale Catalani Alfredo n. 14, C.F. CHNLGX78B13Z210Q, in qualità di titolare dell´omonima ditta, la sanzione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione alla violazione dell´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha chiesto l´applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale, in considerazione del fatto che la videocamera era stata installata da poco tempo e che la mancata affissione dell´informativa era stata una mera dimenticanza, oltre alle difficoltà economiche in cui versa la propria attività commerciale;

RITENUTO che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice per mezzo di un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a sig. Cheng Liangxiao, nato a Zhejiang (RPC) il 13.02.1978 e residente a Riccione, viale Catalani Alfredo n. 14, C.F. CHNLGX78B13Z210Q, in qualità di titolare dell´omonima ditta, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia