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Provvedimento del 26 settembre 2013 [2745548]

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[doc. web n. 2745548]

Provvedimento del 26 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 419 del 26 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 7 maggio 2013, presentato nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore Mileto), la quale avrebbe ricevuto per testamento dal defunto KW (deceduto in data 29 giugno 2011) alcuni beni mobili, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti, individuali o cointestati, di conto corrente bancario, deposito titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza, ecc. intrattenuti dal medesimo con il predetto istituto di credito; la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 giugno 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 7 giugno 2013 con la quale la resistente ha sostenuto di non poter aderire alle richieste della ricorrente; ciò in quanto la ricorrente non può, a giudizio della banca, essere considerata erede legittima del defunto KW (cliente della banca) in quanto risulta essere nipote della moglie del KW, signora XX (deceduta il 18.5.2011), perché figlia della sorella YY premorta, considerato anche che i coniugi KW e YY non hanno avuto figli; inoltre, la banca ha sostenuto che la ricorrente non sarebbe neanche erede testamentaria del defunto KW perché con il testamento pubblico ricevuto dal Notaio ZZ, del quale la ricorrente ha appreso dopo la morte del KW, quest´ultimo avrebbe disposto a favore della ricorrente il lascito di singoli beni mobili mentre avrebbe lasciato a terzi (un "carissimo amico") la disponibilità del deposito bancario n. HH e del rapporto di custodia titoli n. JJ, entrambi radicati presso la filiale di Roma QX; rilevato quindi che la ricorrente, a giudizio della banca resistente, non può essere considerata erede, nemmeno pro quota, ma semplicemente legataria di singoli beni mobili e non avrebbe pertanto diritto di accedere ai dati oggetto di ricorso; rilevato che il titolare ha comunque evidenziato che "in caso di contestazioni al riguardo, attesa la posizione di terzietà della Banca, l´eventuale riconoscimento della qualità di erede non potrà che essere rimessa al vaglio giudiziale"; rilevato che la banca ha invece fornito alla ricorrente i dati relativi al rapporto cointestato KW/YY n. HJ (ex n. JK), acceso il 29.09.1989 e tuttora in essere presso l´agenzia di Roma QX, in relazione al quale ha fornito alla ricorrente i duplicati degli estratti conto dal 01.04.2003 al 31.03.2013, "in conformità agli obblighi di conservazione decennale della documentazione contabile previsti per legge";

VISTA la memoria inviata in data 10 giugno 2013 ed il successivo verbale dell´audizione del 12 giugno 2013 nei quali la ricorrente ha sostenuto, come già fatto nel ricorso, che la stessa avrebbe diritto di accedere ai dati riferiti ai rapporti intestati, anche individualmente, al defunto KW; in primo luogo in quanto erede e non semplicemente legataria, non rilevando la circostanza che il de cuius abbia disposto in suo favore un lascito di taluni beni mobili, posto che ciò non comporterebbe necessariamente il carattere di legato dell´attribuzione (come si evincerebbe da una sentenza della Corte di Cassazione allegata dalla ricorrente); in secondo luogo, in quanto la ricorrente avrebbe comunque interesse ad accedere ai dati in questione in quanto familiare del de cuius e comunque interessata alla successione del medesimo posto che dagli estratti relativi al conto cointestato KW/YY avrebbe rilevato delle movimentazioni "sospette" di denaro tali che ben 280.000,00 euro sarebbero fuoriuscite dal conto cointestato KW/YY per entrare nella disponibilità del solo KW (in un caso, insieme ad un terzo soggetto): in data 10.10.2008 sarebbe stato infatti effettuato sul conto cointestato un versamento di 340.000,00 euro che la ricorrente ricorda (per esserle stato raccontato dalla zia YY) essere il corrispettivo della vendita di un appartamento di proprietà comune dei coniugi KW-YY, mentre, dopo anni di movimentazioni limitate e fisiologiche del conto, nel periodo febbraio-maggio 2011 ("tenendosi conto che la sig.ra YY, ormai da tempo gravemente ammalata e quasi incapace di intendere e di volere, è stata definitivamente ricoverata in casa di cura nel marzo del 2011 ed è ivi scomparsa il 18 maggio di quell´anno)" vengono effettuati, il 23.02.2011, un bonifico di 100.000,00 euro in favore del defunto KWi e di un terzo, e il 3 maggio 2011 e il 16 maggio 2011, rispettivamente un bonifico di 150.000,00 euro e un giroconto di 30.000,00 in favore di KW; rilevato, infine, che in data 26 maggio 2011, per effetto di una modifica della scheda testamentaria, allo stesso terzo al quale in virtù del suddetto testamento era stato lasciato l´ammontare del conto corrente intestato al solo KW presso l´Unicredit, il de cuius avrebbe lasciato anche le disponibilità presenti sul deposito titoli aperto il 13 maggio 2011; rilevato quindi, alla luce di tali circostanze, che la ricorrente, anche in quanto erede legittima della signora YY, ha chiaramente interesse a conoscere le informazioni relative al conto corrente ed al collegato conto titoli sul quale potrebbero ora trovarsi le somme originariamente depositate sul conto cointestato KW/YY;

VISTA la nota inviata in data 25 giugno 2013 con la quale la banca resistente ha nuovamente inviato copia degli estratti riferiti al conto cointestato KW/YY n. HH(ex n. JK) dal 01.04.2003 al 31.03.2013;

VISTA la memoria conclusiva inviata in data 19 luglio 2013 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste sulla base delle argomentazioni già sviluppate nella precedente memoria;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (prescindendo quindi l´esercizio di tale specifico diritto dalla configurazione in capo all´interessato della nozione tecnica di erede); rilevato che, nel caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente, in qualità del rapporto con il defunto KW (per essere la figlia della sorella della moglie del KW, privo di eredi diretti) ha legittimamente esercitato il suddetto diritto; ciò in quanto per testamento il defunto (che espressamente la nomina nel documento come nipote della moglie) avrebbe disposto in suo favore solo un lascito di beni mobili mentre avrebbe attribuito ad un terzo l´ammontare depositato su un conto corrente e su un conto titoli, rapporti sui quali, peraltro, in circostanze che possono dare adito a sospetti e richieste di verifica, potrebbero essere state trasferite le somme di denaro ricavate della vendita della casa di proprietà comune del KW e della moglie YY, zia della ricorrente; rilevato che la ricorrente, come ampiamente argomentato, è nella necessità di accedere ai dati oggetto di ricorso al fine di valutare se esercitare eventuali azioni giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti successori e che pertanto il ricorso deve essere accolto non avendo la banca fornito al riguardo un riscontro completo;

RILEVATO che, in relazione ai dati riferiti al conto corrente cointestato KW/YY, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo fornito la banca nel corso del procedimento, attraverso l´invio dei relativi estratti conto, un sufficiente riscontro;

RITENUTO, invece, in relazione alle altre informazioni legittimamente richieste, alla luce delle considerazioni esposte, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali riferiti al de cuius  desumibili dalla movimentazione dei conti correnti, dei conti deposito titoli, e degli altri rapporti eventualmente allo stesso intestati, anche individualmente, diversi da quelli già comunicati, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte, in ragione del parziale riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali riferiti al de cuius desumibili dalla movimentazione dei conti correnti, dei conti deposito titoli e degli eventuali altri rapporti allo stesso intestati, anche individualmente, diversi da quelli già comunicati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati riferiti al conto corrente cointestato KW/YY;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere ad Unicredit S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia