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Provvedimento del 25 luglio 2013 [2679142]

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[doc. web n. 2679142]

Provvedimento del 25 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 374 del 25 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 16 aprile 2013, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Lorenzo Mosca) nei confronti di Stonex Europe s.r.l., con il quale il ricorrente, agente di commercio della predetta società fino al XX (data in cui ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto), non avendo ricevuto riscontro alle diverse istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito (oltre ad alcune istanze non rientranti tra i diritti di cui al citato art. 7 del Codice) le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; ciò con specifico riferimento ai dati relativi all´interessato contenuti in "tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti tramite il proprio account aziendale ZZ@stonex.it nel periodo dal HH al JJ o alla diversa data in cui sarà dimostrata la disattivazione dell´account", ivi compresi quelli relativi ad una mail del XX depositata in un giudizio dinanzi al Tribunale civile di Monza, sezione lavoro, promosso dalla società in relazione ad episodi di asserita concorrenza sleale posta in essere dall´odierno ricorrente; rilevato che l´interessato, sostenendo che i predetti dati sarebbero stati illecitamente acquisiti tramite un accesso improprio alla propria casella di posta elettronica, presumibilmente utilizzando le proprie credenziali di accesso e comunque in assenza di alcuna informativa in ordine alle modalità di controllo sull´utilizzo degli strumenti informatici nonché di un suo consenso a tale trattamento, ha anche chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali acquisiti in asserita violazione di legge, nonché l´attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 giugno 2013 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il XX con la quale la società resistente, nell´affermare che "l´account aziendale già in uso al ricorrente è stato disattivato in data XX (…) e tutti i files relativi alle mail inviate e ricevute dall´account suindicato, tra cui il file relativo all´e-mail in data XX e relativo allegato nonché file completo contenente la rubrica dei contatti registrati dall´interessato sono stati cancellati", ha altresì precisato che "il contenuto delle e-mail riconducibili all´account aziendale del ricorrente aventi carattere personale non è stato oggetto di trattamento diverso dalla conservazione fino alla definitiva disattivazione e cancellazione, essendo stata limitata la lettura alle mail ricevute ed inviate ad operatori commerciali del settore in cui opera Stonex Europe s.r.l. per le esigenze di continuità delle politiche e relazioni commerciali della società"; la società resistente ha quindi fornito ulteriori precisazioni in ordine alle richieste di accesso formulate dal ricorrente affermando, tra l´altro, che "le attuali finalità del trattamento dei dati relativi all´interessato consistono esclusivamente in quelle afferenti all´azione giudiziaria instaurata contro il medesimo per inadempimento contrattuale e concorrenza sleale", sottolineando che l´indirizzo di posta elettronica aziendale, "anche se apparentemente intestato ad un collaboratore, non diviene privato ed è sempre nella disponibilità di accesso ed utilizzazione del datore di lavoro (…)";

VISTE le note pervenute in data 14 e 21 maggio 2013 con le quali il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie richieste;

VISTA la nota pervenuta in data 25 giugno 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

RITENUTO che in ragione di tale dichiarazione di rinuncia deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione della avvenuta rinuncia al ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia