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Provvedimento del 13 luglio 2013 [2640510]

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[doc. web n. 2640510]

Provvedimento del 13 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 347 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, proposto nei confronti di KW s.r.l., nella persona del legale rappresentante XY, regolarizzato, a giudizio del ricorrente, in data 5 aprile 2013, con il quale XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Passaro e Giuseppe Faedda, il quale esercita la propria professione di commercialista in un appartamento a piano terra collegato da una scala a chiocciola interna all´ufficio della KW s.r.l. (posto al primo piano) nel quale continua ad utilizzare in modo esclusivo una stanza (tale divisione degli uffici era stata attuata dopo che, per divergenze sopravvenute, il ricorrente ed il fratello, XY, che precedentemente operavano in un unico studio professionale dislocato su due piani, avevano separato le proprie attività professionali); visto che il ricorrente ha lamentato che nel settembre 2012 la citata società avrebbe installato, a sua insaputa e senza la sua autorizzazione, due telecamere delle quali una inquadrerebbe la scala a chiocciola e l´attigua postazione dell´impiegata della KW s.r.l., mentre l´altra riprenderebbe la porta di una stanza di pertinenza di tale società e la porta di ingresso della stanza che il ricorrente tuttora utilizza come appendice del proprio studio ed alla quale lo stesso e le proprie impiegate, per esigenze lavorative, sono solite accedere utilizzando la scala a chiocciola; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sostenuto che le telecamere, accese giorno e notte, non solo non inquadrerebbero beni aziendali da tutelare, ma sarebbero in grado di riprendere, oltre che il ricorrente, sia il personale dipendente di quest´ultimo, sia il personale della KW s.r.l., con conseguente violazione dell´art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"); infine, il ricorrente ha sostenuto che non vi è alcun cartello che segnali la presenza dell´impianto di videosorveglianza, né sarebbe stata fornita alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"); rilevato che l´interessato ha chiesto la "cancellazione dei dati del ricorrente e delle proprie impiegate" e la rimozione delle telecamere, oltre all´attribuzione delle spese a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 3 giugno 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 6 maggio 2013, con la quale KW s.r.l. ha sostenuto che l´installazione del sistema di videosorveglianza nei propri uffici -che sono aperti al pubblico sia in ragione della propria normale attività di consulenza contabile, sia in quanto Centro di Assistenza Fiscale- si è reso necessario per motivi di sicurezza allo scopo di tutelare i propri beni aziendali consistenti non solo in arredi, ma anche in "computer, strumenti di elaborazione dati, archivi e pratiche di (…) clienti", dopo una serie di manomissioni favorite anche dalla "imperfetta divisione logistica dei due studi"; ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che il ricorrente, "con atteggiamenti sempre più emulativi" volti ad indurre la resistente a trasferirsi altrove, avrebbe consegnato la copia delle chiavi dell´ufficio del primo piano ad un numero indeterminato di terzi estranei, tra cui anche alla persona che si occupa delle pulizie dell´ufficio; rilevato che la resistente ha sostenuto che l´impianto è composto da due telecamere delle quali una riprenderebbe la porta d´ingresso dell´unità immobiliare del primo piano, la porta d´ingresso dell´ufficio del sig. XY ed il locale reception (che non costituisce postazione di lavoro fissa, ma viene utilizzato per la ricezione e la riconsegna dei documenti dei clienti) e la seconda inquadrerebbe la porta d´ingresso dell´ufficio delle dipendenti della KW perciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le telecamere in questione non riprenderebbero né la scala a chiocciola, né la porta d´ingresso della stanza che il ricorrente tuttora utilizza nell´ufficio del primo piano; rilevato che le immagini, memorizzate su un unico registratore centralizzato, vengono automaticamente cancellate dopo 24 ore; rilevato che la KW non effettua, a suo avviso, alcun controllo a distanza dei lavoratori giacché il sistema viene attivato quando l´ufficio del primo piano viene chiuso e dopo che il personale è uscito ed inoltre l´impianto è collocato nella stessa stanza in cui le dipendenti della KW lavorano "sicché le stesse, durante l´orario di lavoro, possono controllare che la registrazione resti spenta ed inattiva, come pure il video", mentre "oltre tale orario la porta di tale ufficio viene chiusa a chiave e, pertanto, il sistema non è accessibile, senza scasso"; rilevato che la presenza dell´impianto è stata segnalata "da cartelli (…)" esposti negli ingressi e che prima dell´installazione è stata consegnata alle dipendenti l´informativa sul trattamento dei dati personali nella quale vengono descritte le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell´impianto; rilevato che l´impianto non è stato installato ad insaputa del ricorrente il quale invece ne era stato informato, anche se solo verbalmente (dati i legami di parentela) tanto che già nel settembre 2012 aveva chiesto la rimozione delle telecamere, mentre il personale del ricorrente "non ha alcun motivo di frequentare fuori dell´orario di ufficio, cioè di notte, la stanza (..) al primo piano"; rilevato, infine, che KW s.r.l. non detiene registrazioni riguardanti il ricorrente (né delle sue impiegate) di cui quest´ultimo possa chiedere la cancellazione;

VISTA la memoria inviata in data 7 maggio 2013 con la quale il ricorrente, nel negare di essere mai stato preavvertito dell´installazione dell´impianto, ha ribadito che una delle telecamere in questione sarebbe orientata verso la scala a chiocciola e riprenderebbe tutta l´area circostante, compresa la zona reception e lo spazio antistante la stanza utilizzata da XY, mentre la seconda telecamera, orientata verso la porta di ingresso della stanza utilizzata dal personale della KW, riprenderebbe in realtà "tutta l´area del disimpegno antistante tale stanza", ivi compreso l´ingresso alla stanza utilizzata dal ricorrente e dalle proprie impiegate e l´ingresso dei servizi;

VISTA la replica inviata in data 8 maggio 2013 con la quale la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente ed ha offerto al medesimo di verificare, con l´assistenza di un tecnico ed in contraddittorio con la resistente, l´effettivo orientamento delle telecamere;

VISTA la nota inviata in data 25 giugno 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le argomentazioni difensive già contenute nella precedente memoria e nell´atto di ricorso;

VISTA la nota inviata in data 2 luglio 2013 con la quale la resistente ha ribadito le considerazioni già svolte;

RILEVATO che, nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio, volta ad acquisire copia dell´interpello preventivo, il ricorrente, con la nota datata 29 marzo 2013, non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come istanza ex art. 7; ritenuto infatti che la nota datata 20 settembre 2012, e indicata quale interpello preventivo, non fa riferimento ad alcuno degli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice, ma è piuttosto volta a chiedere genericamente la rimozione delle telecamere oggetto di contestazione la cui installazione avrebbe violato "il diritto alla riservatezza" del ricorrente e delle proprie dipendenti;

RILEVATO, inoltre, che il ricorrente, sia nella citata nota del 29 marzo 2013, sia nello stesso atto di ricorso (in cui formula invece una richiesta di cancellazione dei dati riferiti allo stesso ed alle proprie impiegate che non era contenuta nelle istanze precedenti e che proprio per questo è da considerarsi inammissibile), ha sostanzialmente agito a prevalente, asserita tutela di dati che riguardano terzi (le proprie impiegate e anche quelle di controparte), pur senza averne ricevuto regolare delega o procura, come invece gli artt. 7 e 9 del Codice prevedono; rilevato quindi che anche per tale aspetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tali considerazioni, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in quanto: a) proposto senza che sia stato previamente esperito, dal solo interessato, un interpello preventivo mirante alla tutela degli specifici diritti di cui all´art. 7 del Codice; b) essendo state formulate richieste relative al trattamento di dati di soggetti terzi (le impiegate); c) essendo stata, infine, proposta, solo in sede di ricorso, una richiesta di cancellazione dei dati che non era stato oggetto di specifico interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia