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Provvedimento del 27 giugno 2013 [2615218]

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[doc. web n. 2615218]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, proposto nei confronti di XY, regolarizzato in data 21 marzo 2013, con il quale KW, rappresentato e difeso dall´avv. Anna Maria Rupilli, in relazione all´installazione di un sistema di videosorveglianza le cui telecamere inquadrano una corte antistante l´abitazione dell´XY sulla quale il ricorrente deve transitare per raggiungere la propria abitazione (diritto garantito da servitù di passaggio), ha chiesto la conferma e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati stessi, le finalità, le modalità e la logica del trattamento nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è anche opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 maggio 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 5 maggio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto che l´installazione delle telecamere, di cui alcune non funzionanti (dissuasori), si è reso necessario allo scopo di evitare il reiterarsi di comportamenti illeciti da parte del ricorrente e della sua famiglia, già in passato oggetto di procedimenti penali; rilevato che le immagini, registrate su disco rigido sito all´interno del sistema, vengono archiviate e automaticamente cancellate dopo 24 ore, salvo che non si renda necessario fornirle alla autorità giudiziaria qualora siano stati ripresi comportamenti illeciti; rilevato che le telecamere riprendono esclusivamente l´area di proprietà del resistente, senza registrazioni audio e che il resistente ha precisato di essere l´unico ad accedere ai dati;

VISTA la memoria inviata in data 10 maggio 2013  con la quale il ricorrente ha ribadito che l´area in questione non è di proprietà esclusiva del resistente ma limitata da servitù di passaggio in proprio favore; rilevato che il ricorrente ha precisato che i procedimenti penali richiamati dal resistente sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte d´Appello de L´Aquila;

VISTO il verbale dell´audizione del 14 maggio 2013 nel corso della quale il resistente ha ribadito che il sistema di videosorveglianza in questione non è accessibile "in remoto" e che le immagini registrate non sono oggetto di comunicazione sistematica o diffusione;

VISTA la memoria inviata in data 31 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le argomentazioni difensive già contenute nella precedente memoria e nell´atto di ricorso;

RILEVATO che il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto a protezione della propria abitazione dal resistente il quale ha attestato (con dichiarazione della cui autenticità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di essere la sola persona fisica utilizzatrice e depositaria dei dati personali contenuti nelle immagini in questione, soggette peraltro a rapida cancellazione e non destinate ad alcuna forma di diffusione;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di XY ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, dal momento che, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento dei dati personali dallo stesso effettuato abbia riguardato dati personali del ricorrente destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione (tale non essendo il deposito delle immagini nei procedimenti giudiziari pendenti o intercorsi fra le parti) e non sia, quindi, soggetto all´ambito applicativo del medesimo Codice; ciò, in conformità, tra l´altro, con le indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, par. 6.1;

RILEVATO che l´inammissibilità del ricorso lascia comunque impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti anche in riferimento al disposto dell´art. 615-bis c.p. ("Interferenze illecite nella vita privata");

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia