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Provvedimento del 13 giugno 2013 [2607094]

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[doc. web n. 2607094]

Provvedimento del 13 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 13 giugno 2031

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 12 marzo 2013, proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., con il quale XY, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on line del quotidiano "Il Corriere della Sera" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo risalente al 2 luglio 1997 intitolato "KW" contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; ciò in quanto la "perenne associazione delle notizie riportate nell´articolo al proprio nominativo è ingiustificatamente e gravemente lesiva della reputazione e della dignità del sottoscritto, riflettendone un´immagine distorta e danneggiandone l´attuale dimensione sociale e lavorativa, nonché familiare, coniugale e genitoriale"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 2 maggio 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 aprile 2013 con la quale l´editore resistente, nel precisare che l´articolo in questione "è ricomparso per cause indipendenti dalla volontà di RCS" dopo che nell´ottobre 2011 ne era stata chiesta la deindicizzazione attraverso la compilazione del file robots.txt, ha affermato di averne "nuovamente chiesto la deindicizzazione anche utilizzando lo strumento del metatag noindex";

VISTA la nota pervenuta via mail il 28 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha comunicato che il riscontro ricevuto dalla controparte si riferisce ad un articolo diverso da quello oggetto del presente ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 31 maggio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di avere provveduto a richiedere la deindicizzazione dell´articolo del 2 luglio 1997 "attraverso la compilazione del file robots.txt, la procedura di noindex e quella specifica di removal tool inviato direttamente a Google";

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano; rilevato che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS MediaGroup S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte, in ragione della particolare sequenza di rapporti intercorsi fra le parti in riferimento allo specifico articolo oggetto di contestazione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di RCS MediaGroup S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia