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Provvedimento del 13 giugno 2013 [2607057]

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[doc. web n. 2607057]

Provvedimento del 13 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 17 aprile 2013, proposto nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito digitando semplicemente il nome ed il cognome del ricorrente– dell´articolo dal titolo "KW" pubblicato in data HJ contenenti i dati personali che lo riguardano, ha chiesto (non avendo ottenuto dall´editore un idoneo riscontro) al titolare del trattamento l´adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibile l´articolo in questione dai comuni motori di ricerca; ciò, in quanto la notizia riportata nell´articolo è ormai risalente nel tempo (essendo trascorsi ormai sette anni) ed inoltre il tenore dell´articolo sarebbe "oggettivamente lesivo della reputazione, della riservatezza e dell´immagine" del ricorrente "ingenerando nel lettore il dubbio, comunque nei fatti non rispondente al vero, in ordine alle effettive positive capacità professionali e scientifiche" del ricorrente; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 maggio 2013 con la quale l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento dei dati in questione, ha affermato che lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici compatibili con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti e trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo strettamente necessario per conseguire tali diversi scopi (art. 99 comma 2)"; rilevato, comunque, che l´editore resistente ha effettuato l´interdizione dell´indicizzazione dell´articolo in questione da parte dei comuni motori di ricerca mediante la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Meta Tag", facendo presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota inviata in data 16 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha preso atto dell´adesione dell´editore resistente alle proprie richieste, pur riservandosi di verificare che i comuni motori di ricerca diano corso all´interdizione operata dall´editore resistente; rilevato che il ricorrente ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano; rilevato che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia