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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sound station s.a.s. - 11 aprile 2013 [2605650]

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[doc. web n. 2605650]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sound station s.a.s. - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 188 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che la società Sound station s.a.s. di Giorato Nicola & C. P.I.: 03217430283, con sede in Rubano (Pd) via Chiara Varotari n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di dealer della società Telecom e da questa designata responsabile del trattamento dei dati personali, ha provveduto, in un arco temporale compreso tra i primi mesi e la fine dell´anno 2006, all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dalle indagini svolte, è stato possibile individuare 5 persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 2727 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "Dei 5 soprindicati, 3 soggetti, sentiti in atti, hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite (…)";

VISTO il verbale n. 247666/10 del 9 giugno 2010, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla Sound station s.a.s., la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), per aver effettuato un trattamento di dati personali di 5 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società, evidenziando di non aver "(…) mai subito contestazioni né è mai incorsa in irregolarità di sorta afferenti la normativa in questione (…)" nonché la mancanza di pericolosità della condotta contestata,  ha rilevato come "(…) non è dato conoscere (…) quali siano gli accertamenti condotti da cui desumere la falsità materiale delle sottoscrizioni (delle domande di innalzamento di soglia) (…)". Ha evidenziato, altresì, come "(…) l´odierna controdeducente può essere venuta in possesso della fotocopia dei documenti di identità solo per aver avuto rapporti contrattuali, allo sportello, con gli intestatari delle stesse (…)" ove, almeno uno di essi "(…) ammette di aver consegnato il proprio documento identificativo al negozio della società (…) anche se nega di aver sottoscritto la specifica domanda di innalzamento di soglia". Sul punto, poi, rileva come "(…) delle due persone non rintracciate nulla si può dire ed in relazione alle stesse manca in radice ogni elemento probatorio (…)";

VISTA la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 con la quale Sound station s.a.s. ha rinunciato alla facoltà di essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Preliminarmente si osserva come, in senso assoluto, l´attivazione multipla di Sim nei confronti di un unico soggetto è sicuramente lecita pur se nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante nel provvedimento del 16 febbraio 2006 (doc. web n. 1242592) nonché a fronte dell´assolvimento dell´obbligo di rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e dell´acquisizione di una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede Sim. Il citato provvedimento stabilisce altresì che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante", ove, partendo dai descritti presupposti, si rileva come l´attivazione di una pluralità di Sim nei confronti di un singolo interessato senza avergli reso un´informativa nella quale tale tipologia di trattamento sia esplicitamente specificata, configura, considerata l´accertata inconsapevolezza di tali attivazioni, la violazione dell´art. 13 del Codice ed è altresì alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, così come rilevato dalla Guardia di finanza. Quindi, diversamente da quanto ritenuto, risulta provata in atti ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´attivazione, nei confronti di 5 persone inconsapevoli, di 2727 schede Sim. La società, dunque, in qualità di responsabile del trattamento, è venuta meno alle istruzioni specificamente impartite, al punto 12) della designazione da parte del titolare del trattamento (Telecom Italia Mobile). Quanto detto determina l´insorgenza della condotta omissiva contestata anche a prescindere dalle circostanze che hanno consentito al dealer (trasgressore) di avere la disponibilità delle copie dei documenti di identità degli interessati, dando peraltro atto che non è provata la provenienza illecita dei documenti di identità degli interessati stessi. Inoltre, risulta inconferente quanto argomentato dalla società circa la mancanza di pericolosità della condotta contestata, atteso che tale elemento non è tra quelli costitutivi dell´illecito amministrativo contestato;

RILEVATO, pertanto, che la Sound station s.a.s. di Giorato Nicola & C. ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (5 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione è di notevole rilievo essendo stati trattati i dati di una pluralità di persone senza rendere loro l´informativa per l´attivazione di 2727 Sim;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si evidenzia come non si rilevino elementi di valutazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società risulta cancellata per scioglimento dal Registro delle Imprese in data 30 dicembre 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161, tenuto conto che almeno tre delle persone interessate hanno confermato in atti l´indebito trattamento dei propri dati personali, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.sa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Sound station s.a.s. di Giorato Nicola & C. P.I.: 03217430283, con sede in Rubano (Pd) via Chiara Varotari n. 19 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia