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Provvedimento del 30 maggio 2013 [2601399]

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[doc. web n. 2601399]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 266 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 25 febbraio 2013 nei confronti di Google Italy s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Amos Pradelli) ha lamentato la illecita registrazione e diffusione su un blog denominato "KW" di comunicazioni radioamatoriali che lo riguardano indebitamente intercettate, nonché l´associazione del proprio codice identificativo (e dunque indirettamente del proprio nominativo) ad immagini e commenti dal contenuto offensivo; il ricorrente ha pertanto ribadito la richiesta – già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") – volta a ottenere, tra l´altro, la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 aprile 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 marzo 2013 con la quale Google Italy s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha dichiarato di non effettuare alcun tipo di trattamento relativamente ai dati indicati nel ricorso dal momento che la medesima "non si occupa in alcun modo della gestione, sviluppo e fornitura dei servizi online per gli utenti", precisando altresì che "il servizio "Blogspot.com" (comprese tutte le sue versioni contraddistinte da domini locali, quali Blogspot.it) è di proprietà e interamente gestito dalla società Google Inc. (…) con sede negli Stati Uniti, come (...) indicato nei Termini di servizio" del relativo sito; visto che i legali della resistente hanno anche ricordato che l´obbligo di attivarsi dell´hosting provider "dipende (…) esclusivamente dall´ordine giudiziale e/o amministrativo emesso a seguito della verifica circa l´eventuale illiceità dei contenuti memorizzati (…)";

VISTA la nota datata 29 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel ribadire le richieste contenute nel ricorso, ha asserito che il blog contestato sarebbe comunque riconducibile ai siti "www.blogspot.it o tutt´al più www.blogger.it", gestiti da Google Inc. o da società comunque facenti parte del gruppo, in ordine ai quali sarebbero operanti in Italia contatti tecnici (cd. technical contacts);

VISTA la memoria, depositata presso la sede dell´Autorità in data 29 marzo 2013, con cui la società resistente, nel richiamare quanto già in precedenza dichiarato, ha confermato, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva nel ricorso de quo non rivestendo "alcun ruolo relativo ai servizi on line, ivi compreso Blogspot, forniti e gestiti esclusivamente da Google Inc.", ma svolgendo unicamente sul territorio italiano "attività di marketing, pubblicità e supporto alla vendita di alcuni servizi/prodotti di proprietà di Google Inc. (…) senza avere alcun potere di controllo o intervento sulle operazioni di gestione di detti servizi; la medesima società ha inoltre eccepito che i domini locali citati dal ricorrente (quali blogspot.it e blogger.it) non risultano collegati all´indirizzo www.blogspot.com gestito da Google Inc., ma rimandano l´utente a pagine web non aventi connessioni con il sito in questione, pur essendo uno dei due domini (nello specifico www.blogspot.it) registrato da altra società del gruppo, tale Google Ireland Holdings, non avente alcun rapporto con l´odierna resistente;

VISTA la memoria datata 9 maggio 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto della carenza di legittimazione passiva in capo a Google Italy s.r.l., ha comunque chiesto all´Autorità di eseguire gli opportuni accertamenti nei confronti di Google Inc e delle altre società facenti parte dello stesso gruppo, lamentando, tra l´altro, la difficoltà di reperire, anche in rete, univoche indicazioni in ordine alla reale titolarità dei trattamenti di dati personali oggetto di contestazione;

RITENUTO, alla luce delle predette dichiarazioni del ricorrente,  di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti Google Italy s.r.l.;

RILEVATO peraltro che il Garante, anche in collaborazione con altre Autorità europee di protezione dei dati personali, ha avviato un´istruttoria in merito al complessivo trattamento di dati svolti da Google Inc. e dalle altre società del gruppo o al medesimo collegate, specie con riferimento al profilo concernente l´applicabilità a tali trattamenti della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati, nonché delle normative nazionali di recepimento della stessa, all´interno della quale potranno eventualmente essere oggetto di esame anche le tipologie di trattamenti di cui al presente ricorso;

VISTO che in relazione al caso di specie il Garante, con separato procedimento, si attiverà nei confronti di Google Inc. anche sulla base della disponibilità dichiarata al riguardo da tale società;

RILEVATO che resta comunque impregiudicato il diritto dell´interessato di adire la competente autorità giudiziaria ordinaria in ordine ai profili diffamatori denunciati nel ricorso, nonché ai connessi, eventuali, profili risarcitori, relativamente ai quali il Garante non ha competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia