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Provvedimento del 14 marzo 2013 [2447074]

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[doc. web n. 2447074]

Provvedimento del 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 18 gennaio 2013, proposto nei confronti di Fastweb S.pA., con cui XY, in relazione alla pubblicazione del proprio indirizzo di posta elettronica su elenchi telefonici online, anche a seguito del reperimento di tale dato all´indirizzo web http://corrierefiorentino.corriere.it/..., ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), volta a ottenere la cancellazione di suddetto indirizzo di posta elettronica da tali elenchi, nonché l´opposizione al futuro trattamento di tali informazioni per scopi analoghi; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, di cui ha fornito la quantificazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta via posta elettronica certificata il 15 febbraio 2013, con la quale il titolare del trattamento, nel precisare la propria estraneità "ad ogni forma [di] responsabilità circa la pubblicazione su siti categorici come quello indicato dalla [Sig.ra] XY (www.corrierefiorentino.corriere.it)", ha fatto presente che "alcun dato relativo all´indirizzo email della ricorrente risulterebbe trasmesso dalla scrivente alla società SEAT ai fini della pubblicazione";

VISTA la nota pervenuta via posta elettronica certificata il 19 febbraio 2013 con la quale la ricorrente ha ritenuto sufficiente il riscontro fornito, pur confermando la richiesta di porre le spese a carico della resistente a causa della mancata risposta ad "almeno una delle mie precedenti plurime raccomandate";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alla richiesta dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che resta ferma la possibilità per l´interessata di esercitare gli specifici diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti dell´editore della pubblicazione indicata in premessa contenente i dati relativi all´indirizzo e-mail della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia