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Provvedimento del 28 febbraio 2013 [2427658]

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[doc. web n. 2427658]

Provvedimento del 28 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 91 del 28 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 22 novembre 2012, presentato da XY nei confronti dell´Associazione culturale "La Fenice" (con specifico riguardo ai trattamenti svolti presso il sito internet www.lafeniceesoterismo.net), con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) ed ha chiesto, inoltre, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 gennaio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 gennaio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non avere "mai ottenuto telematicamente i dati personali del ricorrente", di cui è venuto a conoscenza solo a seguito del procedimento instaurato dinanzi all´Autorità;

VISTE le note pervenute il 9 gennaio e il 28 gennaio 2013 con le quali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con cui la controparte ha fornito il riscontro, ha evidenziato anche la possibilità di registrarsi presso la resistente attraverso un altro sito (http://articoliesoterici.com/) "sempre gestito e creato dall´associazione resistente"; il ricorrente ha peraltro ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo l´associazione resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

RILEVATA la necessità di verificare con successivo, autonomo procedimento il complessivo trattamento dei dati personali svolto dalla associazione resistente con specifico riferimento al rilascio dell´informativa e all´acquisizione dell´eventuale consenso degli interessati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) Determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Associazione culturale La Fenice Esoterismo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia