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Provvedimento del 28 febbraio 2013 [2414766]

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[doc. web n. 2414766]

Provvedimento del 28 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 90 del 28 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21 novembre 2012, presentato nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale XY e KW, rappresentate e difese dall´avv. Vito Mazzarelli, nel lamentare un riscontro inidoneo all´istanza previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice"), hanno ribadito la propria istanza con la quale in riferimento ad un´utenza di telefonia mobile di cui una delle ricorrenti era intestataria (e l´altra lo aveva in utilizzo), hanno chiesto di ottenere la comunicazione "in chiaro" del traffico telefonico, sia in entrata che in uscita, relativamente al periodo di tempo "compreso tra settembre e novembre 2010", allo scopo di individuare, "tra i vari numeri registrati, quello usato da una persona cui KW deve dare una notizia strettamente personale";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del 9 gennaio 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 dicembre 2012, con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha sostenuto di non poter comunicare alle ricorrenti i dati di traffico richiesti in quanto, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, stante l´obbligo generale per gli operatori telefonici di conservazione limitata nel tempo di tali dati (art. 123, comma 1, del Codice), gli stessi possono essere "conservati per un periodo di sei mesi a fini di fatturazione (art. 123, comma 2) ovvero, per un periodo più lungo di 24 mesi, per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (art. 132, comma 1), ossia di giustizia penale"; in questo secondo caso tuttavia "i dati di traffico conservati per finalità di giustizia penale (…) sono conoscibili dall´interessato unicamente se la richiesta di accesso sia volta a perseguire le medesime finalità in ambito penale e non altri scopi giudiziari (…)"; ne deriva che la motivazione addotta dalle ricorrenti sia nell´interpello preventivo come nell´atto di ricorso non può essere "ritenuta sufficiente ed idonea al fine di poter superare i precisi vincoli imposti dalla normativa di riferimento (…) nella delicata materia della conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e di repressione dei reati";  inoltre, i dati di traffico richiesti "non sarebbero in ogni caso ad oggi più disponibili, perché comunque risalenti ad un lasso di tempo superiore anche al limite massimo di 24 mesi previsto per la conservazione di tali dati a fini di giustizia penale da parte dei fornitori dei servizi di telecomunicazioni";

VISTE le note datate 20 dicembre 2012 e  29 gennaio 2013, con le quali le ricorrenti, nel ribadire la propria istanza, hanno osservato come la disposizione che prevede l´obbligo di cancellazione dei dati di traffico di cui all´art. 123, comma 1, del Codice, non può che essere "dettata a tutela dell´interessato e non può essere intesa come se con essa sia espresso un divieto di fornire, a richiesta dell´interessato, i dati"; le ricorrenti hanno altresì sottolineato come "al momento dell´istanza di accesso (26 marzo 2012) non era ancora decorso il termine di 24 mesi dal periodo (settembre 2010-novembre 2010) per il quale era stata fatta la richiesta";

VISTA la nota datata 12 febbraio 2013 con la quale la resistente ha ribadito quanto affermato nella nota precedente affermando che i dati richiesti, in quanto risalenti ad un arco temporale ben superiore al periodo di sei mesi, "erano oggetto all´epoca di obbligatoria conservazione da parte di Telecom esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, nell´ambito degli specifici e distinti sistemi istituiti per ottemperare alle richieste dell´Autorità giudiziaria". Quindi "Telecom avrebbe potuto rendere eventualmente accessibili i predetti dati di traffico anche alla persona interessata (…) unicamente qualora la richiesta fosse stata motivata da idonee esigenze di "giustizia penale" (…) nonché, in relazione a dati di traffico c.d. "entrante", laddove ricorressero comunque le ulteriori e specifiche condizioni (di pregiudizio effettivo e concreto) previste dall´art. 8, co. 2, lett. f) del Codice privacy". Nella medesima nota la resistente ha altresì ribadito che "ad ogni buon conto i dati richiesti non sono più disponibili essendo stato da tempo superato il limite massimo di 24 mesi (…)";

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che i dati di traffico telefonico possano essere conservati dal gestore, oltreché per esigenze legate alla fatturazione (per le quali l´art. 123 del Codice prevede un periodo di conservazione di sei mesi), anche per finalità di accertamento e repressione dei reati per un termine massimo di ventiquattro mesi (art. 132, comma 1, del Codice);

RITENUTO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta in esame (che non sono attualmente più disponibili essendo, medio tempore, decorso l´indicato termine di 24 mesi) non potevano tuttavia formare, allo stato della documentazione in atti, materia di accesso fin dal momento della presentazione dell´interpello preventivo collocandosi la vicenda al di fuori degli specifici presupposti di cui agli artt. 123 e 132 del Codice; ciò in quanto, da un lato, risultano decorsi i termini per la conservazione dei dati per finalità di fatturazione e, dall´altro, poiché non risulta che gli stessi siano mai stati richiesti per finalità di accertamento e repressione dei reati e, con particolare riferimento, ai dati di traffico entrante, che risulti dimostrato un "pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397" dalla mancata comunicazione di tali dati, così come previsto dall´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia