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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Tetto srl - 19 dicembre 2012 [2343481]

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[doc. web n. 2343481]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Tetto srl - 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 422 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte delle segnalazioni della ditta Traslochi Express, con cui è stata lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte di Il Tetto srl, l´Autorità ha adottato, in data 1° luglio 2010, un provvedimento nei confronti della suddetta società ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e c) e dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d), del Codice, con cui è stato dichiarato illecito e vietato il trattamento di dati effettuato dalla società per l´invio di comunicazioni promozionali via fax in carenza di un consenso preventivo, specifico ed informato del destinatario;

VISTO il verbale n. 17339/67482 del 28 luglio 2010 con cui sono state contestate a Il Tetto srl, con sede in Lugo (RA), Via Enrico Mattei n. 18, in persona del legale appresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione agli artt. 13 e 130 del Codice, per aver effettuato un trattamento dei dati personali del segnalante finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali via fax, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con cui la parte ha chiesto che il provvedimento sanzionatorio venga archiviato per la mancanza dell´elemento soggettivo della colpa e per aver agito in buona fede come dimostrerebbe il fatto che in calce ai messaggi promozionali è sempre inserita l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Inoltre, la società ha rilevato come l´importo della sanzione, seppur applicato in misura ridotta a due quinti, risulta comunque eccessivo rispetto alle violazioni contestate, trattandosi comunque di una società di dimensioni ridotte;

VISTO il verbale dell´audizione, svoltasi il 7 novembre 2011, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società, oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha presentato ulteriori scritti e ha precisato che "il fax oggetto della contestazione è stato inviato per errore in quanto la segreteria della società mittente non si è avveduta dell´assenza del consenso prestato dal destinatario". E´ stato, inoltre, osservato che il fatto contestato costituisce un unico episodio dal momento che l´invio delle comunicazioni promozionali è effettuato sempre nei riguardi di soggetti che hanno prestato il consenso all´attività di marketing;

RILEVATO che le argomentazioni esposte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine a quanto contestato, in quanto non ricorrono nel caso di specie le condizioni per applicare l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Le argomentazioni della parte relative alle modalità con è resa l´informativa ed è raccolto il consenso degli interessati all´attività di marketing sono tali da escludere nel caso di specie l´errore di diritto, che si sostanzia nella mancata conoscenza della norma di legge, sebbene deve essere chiarito che l´informativa va resa all´interessato previamente, ovvero prima che abbia inizio il trattamento e non contestualmente al messaggio promozionale. Sotto questo aspetto, pertanto, non è corretta la tesi della parte secondo cui l´elemento soggettivo della colpa andrebbe esclusa perché l´informativa era comunque presente in calce al fax. Ad ogni modo, nel caso che qui interessa, poiché la parte ha sostenuto che l´invio è stato causato da un errore, si rileva l´impossibilità di escluderne la responsabilità per l´insussistenza di elementi positivi, estranei all´autore della violazione, idonei a generare in questi il convincimento della liceità del proprio agire (Cass. civ. sez. I, n. 1151 dell´11 febbraio 1999; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Tale circostanza è confermata dal fatto che i messaggi oggetto di segnalazione sono stati due (messaggi dell´11 e del 16 novembre 2009);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando comunicazioni promozionali via fax, senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, per le sanzioni amministrative di cui, tra gli altri, agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, i limiti minimi e massimi possono essere applicati in misura pari a due quinti se la violazione è di minore gravità ovvero in ragione della natura economica e sociale dell´attività svolta;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame, circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società è stata destinataria di un provvedimento prescrittivo e inibitorio adottato dall´Autorità in data 1° luglio 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie nella misura di euro 6.000,00 (seimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice e nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un ammontare complessivo di euro 16.000,00 (sedicimila);

RITENUTO, inoltre, di applicare la diminuzione a due quinti prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, determinandosi l´importo della sanzione di cui all´art. 161 nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, pari a euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Il Tetto srl, con sede in Lugo (RA), Via Enrico Mattei n. 18, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia