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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2337896]

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[doc. web n. 2337896]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 415 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 1° agosto 2012, con il quale XY ha ribadito, nei confronti del Sig. Nicola Schina, in qualità di amministratore del condominio nel quale risiede, l´opposizione al trattamento dei dati relativi al proprio numero di telefono portatile che sarebbe stato oggetto di successiva comunicazione, da parte del citato amministratore, ad un´impresa (Focus s.r.l.) incaricata di alcuni lavori condominiali; visto che l´interessata, nel precisare che il predetto numero di telefono era stato comunicato "all´amministratore solo per comunicazioni che avvengono (…) tra la sottoscritta e l´Amministratore", ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 settembre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha precisato che l´utilizzo dei dati dei condòmini è necessario per il concreto svolgimento dell´attività di amministratore e che, in particolare, i recapiti telefonici dell´interessata "erano in mio possesso in quanto a me forniti dall´amministratore precedente (…)"; visto che la contestata comunicazione dei dati alla società Focus s.r.l. sarebbe avvenuta "per esigenze pratiche di urgenza e necessità in quanto l´assemblea dei condòmini aveva deliberato (…) la manutenzione ordinaria delle porte antincendio ubicate presso lo stabile condominiale"; visto che l´amministratore ha anche precisato che due condòmini (tra cui la Sig.a XY) in occasione di tale assemblea gli avevano consegnato alcuni preventivi (fra cui quello proposto dalla citata Focus s.r.l.)  raccomandandosi di procedere con urgenza ai lavori di riparazione; visto che l´amministratore, nel precisare che "la ditta Focus ha tentato di chiamare solo due volte la signora XY", ha sostenuto di aver già eliminato l´utenza telefonica dell´interessata dai suoi contatti, iniziativa già adottata anche dalla società Focus;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 24 settembre 2012 nel corso della quale la ricorrente, nel sottolineare di non essere il referente della Focus all´interno del condominio, ha preso atto della cancellazione dei suoi riferimenti telefonici da parte dell´amministratore segnalando un solo numero di cellulare che potrà essere utilizzato in futuro per le esigenze di gestione condominiale;

VISTA la successiva nota del 13 ottobre 2012 con la quale l´interessata ha ribadito le proprie osservazioni;

VISTE le memorie del resistente datate 3 ottobre e 22 novembre 2012 nelle quali l´amministratore ha fornito ulteriori particolari atti a ricostruire la vicenda in questione, specie con riguardo all´equivoco che ha indotto il resistente a ritenere che la ricorrente fosse una delle referenti della società Focus all´interno del condominio, attesa anche la necessità di avere accesso al fabbricato interessato dagli urgenti lavori di riparazione (costruzione di cui l´amministratore non detiene le chiavi);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso avendo il resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del sig. Nicola Schina, in qualità di amministratore del condominio, nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Nicola Schina, in qualità di amministratore del condominio, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia