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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2337852]

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[doc. web n. 2337852]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 luglio 2012 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, si è opposto all´ulteriore trattamento svolto da Cerved Group S.p.A. dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KW s.r.l." della quale era amministratore unico e di "ZZ s.a.s. di XY & C." della quale era socio accomandatario; il ricorrente, in particolare, ha sostenuto la non pertinenza ed eccedenza dei dati in questione tenuto conto che tali informazioni pregiudizievoli si riferiscono ad eventi (i fallimenti) relativi ad entità terze (le società) e non al ricorrente; rilevato che il ricorrente ha pertanto chiesto a Cerved di non rendere ulteriormente disponibili le informazioni pregiudizievoli in questione nell´ambito di "prodotti informativi" riferiti al ricorrente; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 ottobre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 3 settembre 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono "del tutto corrispondenti" con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato che la resistente ritiene di non poter pertanto accogliere le richieste avanzate dal ricorrente;

VISTA la memoria inviata in data 10 settembre 2012 e la successiva nota del 16 ottobre con la quale la resistente ha sostenuto, in particolare, che nell´ambito del "Dossier persona approfondito"  riferito al ricorrente (e negli altri prodotti informativi distribuiti da Cerved), le informazioni riferite ai fallimenti di "KW s.r.l." e "ZZ s.a.s. di XY & C." non vengono attribuite alla persona del ricorrente ma vengono correttamente riportate negli appositi riquadri riferiti alle società in questione, nelle quali il ricorrente, rispetto alla prima società, "tuttora ricopre la carica di Amministratore unico e riveste la qualifica di socio con una partecipazione pari al 34% del capitale sociale " e, rispetto alla seconda, "tuttora riveste la qualifica di socio accomandatario"; rilevato che tali informazioni sono, a parere di Cerved, lecite, esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione commerciale svolta dalla resistente, "anche attraverso un´aggregazione di dati (…) per agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici";

VISTA la nota inviata in data 1° ottobre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; visto che in tale sede andrà anche valutato l´impatto delle disposizioni di cui alla legge n. 214/2011 che hanno apportato modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali con riferimento alle informazioni relative, tra l´altro, alle società;

RITENUTA la necessità di disporre quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione attualmente in corso del codice di deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi, nell´ambito dei prodotti informativi Cerved riferiti al ricorrente, delle informazioni relative ai fallimenti delle due società nelle quali lo stesso ha rivestito la posizione di socio o il ruolo di amministratore e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi, nell´ambito dei prodotti informativi Cerved riferiti al ricorrente, delle informazioni relative ai fallimenti delle due società nelle quali lo stesso ha rivestito la posizione di socio o il ruolo di amministratore e ordina a Cerved Group S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b)  dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia