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Provvedimento del 29 novembre 2012 [2313339]

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[doc. web n. 2313339]

Provvedimento del 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 9 luglio 2012, nei confronti di ECR S.p.A., con il quale XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, dopo aver ricevuto da parte della citata società un sollecito di pagamento nell´ambito di un´attività di recupero crediti svolta per conto di Fastweb S.p.A. (relativa ad un contratto cessato), ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonché di conoscere l´origine dei dati, le modalità, la logica e le finalità del trattamento; inoltre il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato la citata società a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 4 ottobre 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 6 agosto 2012 con cui la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Fonsi e Arnaldo Morace Pinelli, ha fornito riscontro al ricorrente sostenendo di aver ricevuto incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti da Fastweb S.p.A. che ha provveduto a nominarla responsabile esterno del trattamento; visto che i dati personali trattati in relazione al ricorrente, il cui elenco è stato fornito allo stesso, sono stati acquisiti dalla stessa Fastweb S.p.A. in via informatica e sono stati trattati solo con strumenti informatici per contattare telefonicamente il ricorrente ai fini dell´espletamento dell´incarico; nel caso di specie, in data 31/7/2012 "la pratica è stata restituita alla (…) mandante per scadenza mandato" pertanto i dati in questione "non verranno più utilizzati da ECR Spa salvo l´archiviazione dei medesimi nel giornale degli affari obbligatorio in base al T.U.L.P.S. (registro tenuto mediante modalità informatiche su autorizzazione della Questura di Siena)";

VISTA la memoria inviata in data 6 settembre 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con il quale la resistente ha fornito riscontro alle proprie richieste, ha anche evidenziato la parzialità dei dati comunicati in quanto nell´elenco delle informazioni che lo riguardano non sarebbe ricompreso l´indirizzo e.mail del proprio studio legale al quale ECR Spa ha inviato in data 1° marzo 2012 una comunicazione (allegata alla memoria);

VISTE le note difensive inviate in data 27 settembre 2012 con le quali la resistente ha sostenuto di aver più volte contattato telefonicamente il ricorrente al solo fine di recuperare il credito vantato da Fastweb S.p.A. (la quale riveste nella fattispecie il ruolo di titolare del trattamento) e di aver restituito l´incarico non avendo il ricorrente corrisposto la somma dovuta; rilevato che l´azione del ricorrente sarebbe strumentale e pretestuosa in quanto volta ad ottenere un ingiusto profitto che compensi il proprio debito verso Fastweb S.p.A.; rilevato, in ogni caso, che l´indirizzo dello studio legale del ricorrente sarebbe stato fornito proprio da quest´ultimo nella corrispondenza inviata ad ECR S.p.A. "ed è peraltro "pubblico", rinvenibile da una semplice ricerca su internet digitando il semplice nome dell´avv. XY, ovvero sul sito dell´Ordine degli avvocati di Milano"; visto che la resistente (pur nella ribadita veste di responsabile del trattamento) ha integrato i riscontri già forniti ritenendo con ciò che l´Autorità possa dichiarare cessata la materia del contendere;

VISTA la memoria inviata il 28 settembre 2012 con la quale il ricorrente, con riferimento alle numerose telefonate  intercorse con gli operatori del call center di ECR S.p.A. il cui contenuto sarebbe stato descritto dalla resistente, ha sostenuto la violazione delle norme sulla tutela dei dati personali non essendo stato informato che tali telefonate sarebbero state registrate;

VISTA la memoria inviata il 31 ottobre 2012 con la quale la resistente ha dichiarato che le registrazioni telefoniche paventate dal ricorrente non esistono dato che "ECR S.p.A. non registra mai le conversazioni intercorse con i soggetti per i quali ha ricevuto da Fastweb incarico di recuperare, bonariamente, i crediti; gli operatori si limitano a compilare, dopo ogni telefonata, una sintetica relazione scritta della loro attività e sullo stato del recupero"; rilevato che la resistente, nel rilevare la liceità di tale condotta, ha sostenuto di essere autorizzata ad utilizzare tali informazioni per la propria difesa sia in sede di ricorso dinanzi al Garante che di eventuale procedimento giudiziario ordinario;

RITENUTO, in ordine alla richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonché di conoscere l´origine degli stessi, le modalità, la logica e le finalità del trattamento, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente in merito;

RITENUTO, invece, che, in ordine alle restanti richieste, il ricorso deve essere dichiarato infondato posto che i dati che riguardano l´interessato non sono stati, alla luce della documentazione in atti, trattati in violazione di legge; tali dati infatti sono stati forniti dal ricorrente al momento della conclusione del contratto con la società mandante e da questa comunicati alla società nominata responsabile esterno del trattamento oppure, come nel caso dell´indirizzo e.mail dello studio legale, forniti dallo stesso ricorrente nelle comunicazioni indirizzate alla resistente; tali dati, inoltre, sono stati trattati per lo svolgimento dell´incarico di recupero del credito vantato dalla società committente, in linea con i principi fissati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 30 novembre 2005 concernente "Liceità, correttezza e pertinenza nell´attività di recupero crediti" (consultabile in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1213644);

RITENUTO congruo compensare le spese del procedimento fra le parti in ragione sia della parziale infondatezza delle richieste sia dei riscontri comunque forniti dalla resistente, che è risultata essere responsabile esterno del contestato trattamento dei dati;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonché di conoscere l´origine dei dati, le modalità, la logica e le finalità del trattamento;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia