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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eco Education s.r.l. - 29 novembre 2012 [2311866]

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[doc. web n. 2311866]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eco Education s.r.l. - 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 372 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

PRESO ATTO che, con provvedimento inibitorio e prescrittivo adottato il 26 febbraio 2009, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), l´Autorità ha concluso il procedimento amministrativo a seguito della segnalazione presentata dal sig. Ferdinando Dall´Acqua nei confronti di Eco Education s.r.l. (di seguito "società"), con sede legale in Bolzano, via Giotto n. 4, disponendo, tra l´altro, il divieto di trattare illecitamente i dati personali tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

CONSIDERATO che, successivamente, in data 18 settembre 2009, l´Autorità ha ricevuto, sempre nei confronti della medesima società, una segnalazione da Traslochi Express, che si è lamentata della ricezione di una comunicazione indesiderata di natura commerciale presso la propria utenza telefax;

CONSIDERATO, altresì, che, a fronte della predetta segnalazione, l´Ufficio, con le note n. 22346/U del 13 ottobre 2009 e n. 2447/U del 3 febbraio 2010, ha chiesto alla società ogni informazione utile alla valutazione del caso e, in particolare, a far conoscere quando la società ha provveduto a fornire l´informativa agli interessati e con quali modalità ha ottenuto il consenso al trattamento dei dati;

RILEVATO che la società, fornendo riscontro con una nota pervenuta in data 22 aprile 2010, ha dichiarato che il fax promozionale "(…) è stato erroneamente inviato (a Traslochi Express) da parte nostra, causa un errore nella digitazione del numero (…)" e, quindi, senza aver reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 ed acquisito il consenso di cui agli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO il verbale n. 14094/65653 dell´11 giugno 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161, 162, comma 2-bis e 162, comma 2-ter del Codice, in relazione agli artt. 13, 23, 130 e 154, comma 1 lett. c) e d), applicando i minimi edittali, ai sensi dell´art. 164-bis del Codice, in misura pari ai due quinti e informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 689/1981 il 3 agosto 2010, il 1 settembre 2010 e il 3 settembre 2010, con i quali la società ha ribadito che "l´invio di materiale promozionale alla società Traslochi Express è stato dovuto esclusivamente ad un errore nella digitazione del numero di fax" comunicando di aver provveduto "ad inserire il numero in oggetto nella … black list". In conseguenza di quanto affermato, la società ha chiesto l´annullamento della sanzione ovvero la diminuzione dell´importo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione agli illeciti accertati. Infatti, l´art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, esclude la responsabilità dell´agente per errore sul fatto solo quando l´errore non sia determinato da sua colpa, circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere in alcun modo dimostrata dalla società. Al contrario, è necessario tenere in considerazione il fatto che già in data 26 febbraio 2009 la società è stata destinataria di un provvedimento prescrittivo e inibitorio del Garante (in www.gpdp.it doc. web n. 1601506) adottato, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice, a seguito di una segnalazione avente ad oggetto, anche in quel caso, la ricezione di fax indesiderati di natura promozionale;

RILEVATO, invece, che la violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c) e d) sanzionata dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice deve essere archiviata in quanto l´inosservanza del provvedimento del 26 febbraio 2009 afferente alla mancata acquisizione del consenso preventivo, specifico e informato necessario per l´invio di comunicazioni promozionali via fax deve ritenersi assorbita dall´applicazione dell´art. 162, comma 2-bis;

CONSIDERATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali in violazione degli artt. 13, 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge n. 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 20.000,00 euro (ventimila);

RILEVATO, altresì, che le violazioni commesse risultano comprovate con riferimento ad un´unica comunicazione commerciale tramite telefax, così come già rilevato nel verbale di contestazione, e che pertanto sono idonee a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale gli importi delle sanzioni di cui al punto precedente possono essere applicati in misura pari ai due quinti, per cui la violazione dell´art. 161 è sanzionata nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila), ammontando complessivamente in euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio con riferimento alla violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

ORDINA

a Eco Education s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bolzano, via Giotto n.4, di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia