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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Ro.Ri. s.r.l. - 15 novembre 2012 [2286605]

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[doc. web n. 2286605]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Gruppo Ro.Ri. s.r.l. - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimentI
n. 347 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni prot. nr. 3271/53969 del 15 febbraio 2010, formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ha svolto un´attività di controllo nei confronti della Casa di cura nuova S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l., incorporata a decorrere dal 28 dicembre 2006 nel Gruppo Ro.Ri. s.r.l. (di seguito la "società"), P.I.: 06526200586, con sede in Roma, via dei Valeri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 22 aprile 2010 e integrata con la documentazione inviata dalla società incorporante con nota n. 105 del 6 maggio 2010, a fronte della quale è stato accertato che la società ha effettuato un trattamento di dati personali attraverso due distinti impianti di videosorveglianza dei quali uno interno (composto da 80 telecamere, 32 delle quali funzionanti, poste all´interno delle stanze di degenza, nonché 5 monitor, due dei quali funzionanti, ubicati nei desk delle caposala dei vari reparti) con finalità di salvaguardia e incolumità dei pazienti ricoverati, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, e uno esterno (composto da 16 telecamere, 1 monitor e 1 apparato digitale di registrazione delle immagini) con finalità di tutela del patrimonio aziendale, rendendo un´informativa inidonea ai sensi del medesimo art. 13 e del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004, così come sostituito dal successivo provvedimento dell´8 aprile 2010, poiché recante un´erronea indicazione del titolare del trattamento e posizionata in modo tale da non consentirne un´immediata visibilità;

RILEVATO altresì che nell´ambito della medesima attività istruttoria è stato accertato che Roberto Angelucci, nato a Sante Marie (Aq) il 5 ottobre 1939, nella sua qualità di legale rappresentante del Gruppo Ro.Ri s.r.l. – Casa di cura nuova Santa Teresa, non ha provveduto a redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) per il periodo dal 2 marzo 2010 (data di apertura della nuova struttura della Casa di cura nuova Santa Teresa) al 23 aprile 2010 (data di redazione del DPS – edizione 2010), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 41 e 42 datati 20 maggio 2010 (che qui si intendono integralmente richiamati) con i quali sono state contestate a Gruppo Ro.Ri. s.r.l. – Casa di cura nuova S. Teresa del Bambin Gesù s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, due distinte violazioni amministrative previste entrambe dall´art. 161 in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale nr. 44 datato 20 maggio 2010 (che qui si intende integralmente richiamato) con il quale è stata contestata a Roberto Angelucci, nato a Sante Marie (Aq) il 5 ottobre 1939, nella citata qualità di legale rappresentante, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis in relazione all´art. 33 del Codice, non definibile in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai predetti verbali di contestazione delle violazioni dell´art. 13 del Codice, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la società, pur essendo stata invitata per essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, non si è presentata presso gli uffici dell´Autorità alla data e ora indicati, senza che pervenisse alcuna comunicazione in merito;

RILEVATO che la società ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali attraverso altrettanti impianti di videosorveglianza dei quali uno esterno, rendendo un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice in quanto riportante un riferimento ad un titolare del trattamento diverso da quello effettivo (Strategie industriali s.r.l., società incaricata della gestione dei parcheggi) e collocata in modo tale da non essere chiaramente visibile dagli interessati (come dettagliatamente descritto nel verbale di operazioni compiute), e uno interno nei confronti dei pazienti nelle loro stanze di degenza, omettendo di rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi del medesimo art. 13, del quale il Garante si riserva di valutare con autonomo procedimento i presupposti di liceità e correttezza;

CONDIDERATO, invece, che, relativamente alla violazione dell´art. 33 del Codice, non risulta accertato con certezza che, ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, l´autore della violazione contestata sia stato effettivamente Roberto Angelucci, atteso che dall´esame della documentazione prodotta dalla società con la nota n. 105 del 6 maggio 2010 si evince che la responsabilità della redazione del DPS datato 23 aprile 2010 risulta essere del titolare del trattamento nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Roberto Angelucci, mentre dall´atto di designazione a responsabile del trattamento di Fabio Angelucci datato 2 marzo 2010 si rileva come rientri nella sua responsabilità  "predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare gli obblighi di sicurezza e le misure minime di cui agli artt. da 31 al 36 e al Disciplinare Tecnico Allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003". Sul punto, peraltro, si osserva come gli altri due DPS depositati in atti e datati 22 dicembre 2005 e 30 aprile 2009 attribuiscano la responsabilità della loro redazione a Fabio Angelucci quale responsabile del trattamento dei dati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due violazioni contestate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze delle due violazioni, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi della modalità concreta della condotta, dell´intensità dell´elemento psicologico e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato, con riferimento alla contestazione n. 41, devono essere valutati considerando che è stata resa un´informativa inidonea, mentre riguardo alla contestazione n. 42 per la valutazione dei medesimi elementi si deve tener conto del fatto che non è stata resa alcuna informativa, nonostante il particolare ambito di ripresa delle immagini e l´estensione dell´impianto;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si evidenzia come il trasgressore abbia provveduto, successivamente all´attività di controllo, a collocare le previste informative ai sensi dell´art. 13 del Codice per entrambi gli impianti di videosorveglianza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerato che la società non ha precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva come la società, per l´anno 2010, abbia dichiarato un rilevante valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice di cui alla contestazione n. 41, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice di cui alla contestazione n. 42 nella misura di euro 18.000,00 (diciottomila) per un importo complessivo pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti di Roberto Angelucci, nato a Sante Marie (Aq) il 5 ottobre 1939, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 33 del Codice;

ORDINA

al Gruppo Ro.Ri. s.r.l., P.I.: 06526200586, con sede in Roma, via dei Valeri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia