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Provvedimento dell'8 novembre 2012 [2271782]

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[doc. web n. 2271782]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 336 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 settembre 2012 da Piero Carletti nei confronti di WIND Telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, sostenendo di aver ricevuto al proprio numero di utenza telefonica fissa una comunicazione di carattere promozionale, ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, nonché l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; inoltre, il ricorrente, nel sottolineare che la propria linea telefonica fissa risulta essere, fin dall´attivazione, una linea "riservata totale" ed avendo egli sempre negato il consenso all´utilizzo dei propri dati per scopi promozionali, si è opposto all´ulteriore trattamento degli stessi per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento, nello scusarsi per non avere fornito tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato a causa di "un errore interno di instradamento della corrispondenza", ha affermato che "da quanto comunicato dai nostri enti interni di competenza, l´utenza dell´interessato non è presente sui nostri sistemi di Customer Base e non risulta oggetto di contatto alcuno da parte dei nostri Teleseller", né i contatti lamentati risultano essere stati effettuati "da una delle nostre Agenzie canale fisico"; la resistente, inoltre, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha aggiunto di avere provveduto a recepire l´opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali e che, per quanto riguarda, invece, la richiesta di cancellazione, alla stessa non può darsi seguito "poiché alcun dato, anagrafico e numerazione, è presente nei nostri sistemi";

VISTE le note datate 10 e 17 ottobre 2012 con le quali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con cui la resistente ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha espresso perplessità in ordine alle dichiarazioni ealla controparte in quanto "nella denunciata telefonata del 28.5.2012 il numero chiamante (…) corrispondeva al numero 1100 (wind), mentre quella successiva del 13.7.2012 proveniva da un numero non identificato" ed appare, perciò, "inverosimile che qualcuno promuova i prodotti della Wind senza avere alcun collegamento con la stessa"; visto che il ricorrente ha inoltre rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente affermato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, dati che riguardano il ricorrente e di avere provveduto a recepire l´opposizione al trattamento dei dati medesimi;

RILEVATO che questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento per valutare la liceità del trattamento dei dati personali dell´interessato da parte della società resistente relativamente all´attivazione di servizi non richiesti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind S.p.A.  nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 250 a carico di Wind S.p.A., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia