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Provvedimento dell'8 novembre 2012

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[doc. web n. 2254902]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 333 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 23 luglio 2012, proposto nei confronti di INA Assitalia S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Matteo Renzulli, in relazione ad un incidente stradale, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla predetta compagnia di assicurazioni; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 settembre 2012, con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di non aver potuto fornire tempestivo riscontro all´interpello preventivo a causa della mancanza di un documento identificativo dell´interessato (successivamente inviato dallo stesso ma non pervenuto alla struttura competente) ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente copia della documentazione richiesta;

VISTE le note datate 10 settembre e 24 settembre 2012 con le quali il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto della relazione medico-legale ricevuta, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento, sottolineando la tardività del riscontro e precisando di avere prontamente inviato il proprio documento di identità "allo stesso ufficio richiedente, utilizzando i recapiti fax riportati in calce alla richiesta di integrazione";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di INA Assitalia S.p.A. in ragione del mancato, tempestivo riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di INA Assitalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia