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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Biodiversity S.p.A. - 19 luglio 2012

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[doc. web n. 2115679]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Biodiversity S.p.A. - 19 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 213 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 7 maggio 2010 nei confronti di Biodiversity S.p.A. (di seguito "società"), con sede in Brescia, via Corfù n. 71, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 3266/53969 datata 15 febbraio 2010) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti della società, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 28 aprile 2010, dai quali è risultato che la stessa, operante nel campo della diagnostica molecolare con un proprio laboratorio, dalla fine dell´anno 2004 ha effettuato trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice, per i quali ha provveduto a presentare la notificazione al Garante solo in data 22 marzo 2006 e, quindi, successivamente all´inizio del trattamento;

VISTO il verbale n. 36/2010 del 7 maggio 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, oltre a chiedere di essere sentita dall´Autorità, "pur riconoscendo l´oggettività e l´incontestabilità formale dell´inadempienza segnalata", ha attribuito la notificazione tardiva al "carico di adempimenti normativi" che nei primi anni di attività "sono stati ritardati senza mai la volontà di arrecare danni ad alcuno" e ha precisato che "Biodiversity da sempre ha istituito delle procedure di comportamento nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 per quanto riguarda tutte le attività svolte con particolare attenzione all´attività di analisi cliniche";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in data 26 maggio 2011, durante la quale la società, ribadendo quanto dedotto nello scritto difensivo, ha precisato che "la notificazione è stata effettuata tardivamente per un´errata interpretazione legata ai termini previsti per l´adempimento relativo al documento programmatico sulla sicurezza";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere una responsabilità della società in relazione alla violazione contestata. I trattamenti dei dati effettuati da Biodiversity S.p.A. sono soggetti all´obbligo di notificazione al Garante, ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice e questa, ai sensi dell´art. 38 del Codice stesso, deve essere presentata al Garante "prima dell´inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare": a nulla vale, pertanto, l´argomentazione sostenuta dalla parte in merito al carico di adempimenti normativi gravanti sulla società. L´art. 163 del Codice, infatti, sanziona "chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38". Nel caso in esame, per trattamenti iniziati a fine 2004, l´iscrizione nel registro delle notificazioni è avvenuta solo in data 22 marzo 2006;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione al Garante, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b), e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta devono essere favorevolmente apprezzati in funzione del fatto che il trasgressore, nel momento in cui veniva svolta l´attività di controllo da parte della Guardia di finanza, aveva già adempiuto, seppur tardivamente, all´obbligo di notificazione;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si ribadisce quanto asserito al punto a);

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l´anno 2010, ha realizzato una perdita d´esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice nella misura del minimo pari a un importo di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Biodiversity S.p.A., con sede in Brescia, via Corfù n. 71, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2115679
Data
19/07/12

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)