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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2106375]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 258 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI i ricorsi pervenuti al Garante il 10 maggio 2012, presentati nei confronti di Auto Capital S.p.A. – sede di Terni e sede di Rieti, con i quali Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti intercorsi in relazione all´acquisto o al prestito finalizzato all´acquisto del veicolo BMW modello X3 o di qualsiasi altro veicolo acquistato o finanziato anche a solo titolo di garante; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati, chiedendo anche copia dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 17 maggio 2012, con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, il verbale di audizione del 14 giugno 2012, nonché l´ulteriore nota del 9 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che i due atti di ricorso, sulla base della documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria e sulla base delle risultanze del registro delle imprese risultano proposti in realtà nei confronti di un medesimo titolare del trattamento (Auto Capital S.p.A.), società con sede legale in Terni, attualmente in liquidazione; ritenuto pertanto di unificare i due fascicoli relativi ai ricorsi proposti (peraltro con le medesime richieste) nei confronti di due diverse sedi della medesima società;

VISTA la nota datata 19 giugno 2012 con la quale Auto Capital S.p.A., nella persona del liquidatore, ha inviato al ricorrente la fattura e il contratto di acquisto del veicolo BMW X3 stipulato dal sig. Pasquale Dellino in data 28.5.2011, il contratto di finanziamento stipulato da un terzo per l´acquisto del veicolo in questione rispetto al quale il defunto Pasquale Dellino risultava fidejussore contenente altresì l´informativa e il consenso al trattamento dei dati rilasciati dal terzo e dal defunto Pasquale Dellino, l´attestato di consegna del veicolo, le buste paga del terzo, la documentazione riguardante lo stato di invalidità civile del defunto Pasquale Dellino, la dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata all´ACI per l´iscrizione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico, il documento di identità e il codice fiscale del terzo e del defunto Pasquale Dellino, nonché la copia dell´assegno di euro 14.470,00 firmato dal terzo;

VISTA la memoria inviata in data 3 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ritenuto il riscontro ottenuto dalla resistente solo parzialmente soddisfacente;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Auto Capital S.p.A. in liquidazione, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 300, a carico di Auto Capital S.p.A. in liquidazione, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia