g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 febbraio 2012 [1882034]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1882034]

Provvedimento del 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 58 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 6 luglio 2011 da Piero Carletti, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale da parte di Infostrada, marchio di Wind Telecomunicazioni S.p.A., inviata al proprio indirizzo di posta elettronica XX@ZZ.it, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 9 novembre 2011 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con il quale Piero Carletti, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla società resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2011 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 29 novembre 2011 con la quale la società resistente ha affermato che la comunicazione promozionale in questione sarebbe stata "inviata in occasione della campagna One Day del 21/6/2011 da parte di un partner del canale di vendita web consumer fisso che dispone di proprie liste di indirizzi e-mail consensati, delle quali Wind non ha alcuna visibilità"; inoltre, secondo quanto riferito da tale partner, la registrazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente presso il sito http://viaggi.fastpromo.com sarebbe avvenuta il 21 giugno 2009 alle ore 20.05 con manifestazione del consenso all´invio di materiale pubblicitario attraverso la spunta dell´apposita voce; inoltre, sempre secondo il partner, "non sono stati trasmessi nome e cognome, ma, oltre l´e-mail, soltanto dati di carattere generale (provincia di residenza, anno di nascita, sesso e professione"; visto che la "la titolarità del trattamento dei dati da parte di MG Revolution SA, nonché l´identità del mittente, era chiaramente esplicitata" nella comunicazione promozionale inviata al ricorrente il 21.6.2011 "attraverso: - il chiaro disclaimer a fondo pagina; infine, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato al ricorrente che "ha provveduto a richiedere sia al partner che ha effettuato l´invio che a tutti quelli che operano per conto di Wind di escludere il suo indirizzo e-mail da eventuali future campagne commerciali e promozionali effettuate per conto di Wind";

VISTA la nota fatta pervenire il 12 dicembre 2011 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto dalla società resistente; ciò, in quanto il ricorrente ha dichiarato di non essersi mai iscritto "al sito dichiarato da controparte, né ha mai espresso il proprio consenso all´invio di materiale promozionale, su cui la Società resistente dovrebbe fornire piena prova"; inoltre, il ricorrente ritiene che Wind non possa non essere considerata responsabile dell´illecito invio della comunicazione promozionale in questione posto che, "in quanto responsabile del servizio, la Wind ha l´obbligo di sorveglianza sulla attività espletata dalle società appaltatrici, in particolare esercitando la vigilanza sui dati utilizzati per effettuare le chiamate promozionali, secondo le regole dell´appalto"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, dichiarando tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati personali del ricorrente e di aver chiesto ai propri partner di escludere l´indirizzo e.mail di quest´ultimo da eventuali future campagne commerciali e promozionali effettuate per conto di Wind;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli