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Parere al Ministero della Giustizia in tema di regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'info...

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[doc. web n. 1870802]

Parere al Ministero della Giustizia in tema di regole tecniche per l´adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione - 21 dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 501 del 21 dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l´art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento recante "modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l´adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell´articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24"". 

Il provvedimento in oggetto novella il predetto decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante le regole tecniche per l´adozione, nei processi civile e penale, delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione (infra: regole tecniche), sul quale a suo tempo il Garante aveva reso parere (provv. del 15 luglio 2010). Tali novelle sono finalizzate a introdurre i correttivi dei quali è emersa la necessità in sede di prima applicazione delle regole tecniche stesse, nonché di adeguarne le prescrizioni alle modifiche apportate alla pertinente normativa di rango primario, tra le quali si ricordano, in particolare, le disposizioni previste dalla legge di stabilità per l´anno 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) in materia di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (cfr. quanto affermato, sul punto, in Relazione).

RILEVATO

1. Del regolamento si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L´articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l´articolo 13 delle regole tecniche nel senso di limitare al solo processo penale l´applicabilità della prescrizione secondo cui, qualora la ricevuta di avvenuta consegna e attestazione dell´avvenuto deposito di atti o documenti presso un ufficio giudiziario è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. La lettera b), numero 1), del medesimo comma 1) modifica invece il comma 4 del citato articolo 13, sopprimendo la previsione relativa all´obbligo di comunicazione alle controparti anche di memorie o comparse depositate ai sensi dell´articolo 170, comma quarto, del codice di procedura civile, incoerente con quanto previsto appunto da quest´ultima norma, secondo cui il deposito in cancelleria costituisce modalità alternativa di comunicazione alle altri parti rispetto alla notificazione e allo scambio degli atti processuali. I numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1) novella il secondo periodo del comma 4 dell´articolo 13 delle regole tecniche, attribuendo carattere generale (e non più invece limitato alle sole ipotesi diverse dal rifiuto per omessa sottoscrizione) alla previsione secondo cui il rigetto del deposito da parte dell´ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla normativa vigente.

L´articolo 2, comma 1, lettera a), novella l´articolo 15, comma 1, delle regole tecniche, escludendo - ai fini del deposito, nel fascicolo informatico, dell´atto processuale redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale - la necessaria attestazione, da parte della cancelleria o della segreteria dell´ufficio giudiziario, che ben può essere sostituita (anche ai fini del valore legale dell´atto)  dalla firma digitale e dalla marcatura temporale utilizzate. La lettera b) del comma 1 dell´articolo 2 modifica il comma 4 del medesimo articolo 15, precisando che il deposito nelle forme ordinarie è possibile in relazione a provvedimenti depositati in formato cartaceo, dei quali il cancelliere o il segretario dell´ufficio giudiziario è tenuto a estrarre copia informatica da inserire nel fascicolo, appunto, informatico e sulla quale appone la propria firma digitale.

L´articolo 3, comma 1, lettera a), modifica l´articolo 16 delle regole tecniche sostituendo ogni riferimento alla ricevuta di "avvenuta consegna breve" con il riferimento alla ricevuta di "avvenuta consegna", definita in Relazione "maggiormente intellegibile per le parti non dotate di approfondite conoscenze". La lettera b) del comma 1 dell´articolo 3 novella il comma 4 del citato articolo 16, relativo all´ipotesi in cui sia generato un avviso di mancata consegna inerente il tentativo – non andato a buon fine  - di comunicazione da parte della cancelleria alle parti.

L´articolo 4 reca modifiche all´articolo 17 delle regole tecniche, estendendo anche al processo penale l´applicabilità della previsione relativa all´obbligo per l´ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione in via ordinaria (della copia cartacea) dell´atto che non sia stato possibile notificare telematicamente.

L´articolo 5, comma 1, lettera a), parallelamente a quanto disposto dall´articolo 3, comma 1, lettere a), sostituisce nel comma 1 dell´articolo 18 delle regole tecniche ogni riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna breve con il riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna. La lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5 adegua l´articolo 18, comma 2, delle regole tecniche alle novelle apportate dall´articolo 25 della legge di stabilità per il 2012 agli articoli 4 e 5 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (cui l´articolo 18 rinvia), che ora consente al difensore di una parte la notifica diretta mediante posta elettronica certificata di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, qualora l´avvocato destinatario abbia assunto la qualità di domiciliatario del proprio assistito.

L´articolo 6, nel modificare l´articolo 29 delle regole tecniche, demanda alle specifiche tecniche previste dall´articolo 34 la disciplina della disponibilità dei servizi offerti dal portale e dal gestore, così da consentirne l´estensione, essendo tale disponibilità oggi limitata a fasce orarie e giorni stabiliti dallo stesso articolo 29.

L´articolo 7 modifica l´articolo 35, comma 1, delle regole tecniche, limitando alla sola ipotesi relativa alla trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni la necessità dell´accertamento – mediante decreto dirigenziale - dell´idoneità delle attrezzature informatiche e della funzionalità dei servizi di comunicazione nel singolo ufficio. Tale modifica è finalizzata a consentire a tutte le cancellerie civili (quali soggetti abilitati interni) di comunicare il biglietto di cancelleria mediante posta elettronica certificata (come previsto dalle novelle apportate dall´articolo 25 della legge di stabilità per il 2012), senza attendere l´emanazione del suddetto decreto dirigenziale.

CONSIDERATO

2. Come rilevato supra, la lettera b) del comma 1 dell´articolo 3 novella il comma 4 dell´articolo 16 delle regole tecniche, con riferimento all´ipotesi relativa al tentativo – non andato a buon fine  - di comunicazione da parte della cancelleria alle parti.

In particolare, il testo attuale del comma 4 dispone che la comunicazione sia effettuata direttamente presso la cancelleria o la segreteria dell´ufficio giudiziario, dunque con una sorta di domiciliazione de jure della parte che non abbia reso disponibile il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (cfr. l´articolo 51, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cui la norma rinvia).

La novella introdotta dall´odierno provvedimento– in ossequio a esigenze di maggiore certezza e conoscibilità delle attività processuali –  prevede in tale ipotesi la pubblicazione, nel portale dei servizi telematici, di un avviso di avvenuta comunicazione o notificazione  dell´atto, contenente "i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori" (c.a.) [avviso da effettuarsi con le modalità indicate dalle specifiche tecniche di cui all´articolo 34].

In relazione a tale profilo, si invita l´Amministrazione a riflettere sull´opportunità della pubblicazione di dati personali (quali quelli delle parti e dei difensori) che potrebbero risultare non strettamente necessari ai fini dell´identificazione del procedimento, qualora essa possa essere garantita dagli altri elementi cui si fa riferimento nel testo (si pensi, nel procedimento penale, al numero del registro delle notizie di reato) o da altre informazioni comunque non identificative dei soggetti interessati.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante "modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l´adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell´articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24"", con la seguente raccomandazione:

a) all´articolo 3, comma 1, lettera b), valuti l´Amministrazione l´opportunità della pubblicazione di dati personali (quali quelli delle parti e dei difensori) che potrebbero risultare non strettamente necessari ai fini dell´identificazione del procedimento, qualora essa possa essere garantita dagli elementi cui si fa riferimento nel testo o da altre informazioni comunque non identificative dei soggetti interessati (punto 2).

Roma, 21 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli