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Provvedimento del 10 giugno 2011 [1823161]

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[doc. web n. 1823161]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  223 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2011, con il quale XY e KW hanno ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e alla quale avevano ricevuto un riscontro a proprio avviso inidoneo – volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano dalle banche dati di Crif S.p.A., con specifico riferimento alle informazioni relative a quattro finanziamenti e ad un pignoramento immobiliare già oggetto di annotazione di cancellazione presso la competente Agenzia del Territorio; rilevato, in particolare, che i ricorrenti hanno revocato il  proprio consenso ed eccepito, in particolare, l´illegittimità del trattamento dei dati relativi ad uno dei predetti finanziamenti alla luce della mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota datata 4 maggio 2011, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste dei ricorrenti recependo la revoca del consenso dagli stessi manifestata e cancellando quindi tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" che li riguardano, ha affermato che gli altri dati di cui gli interessati hanno chiesto la cancellazione sarebbero lecitamente trattati: per quanto concerne i dati relativi ai finanziamenti, la società ha, in particolare, dichiarato di aver verificato presso gli enti segnalanti "l´avvenuto invio del preavviso agli interessati" e, per quanto concerne le informazioni relative al pignoramento immobiliare, ha sostenuto che gli stessi "risultano aggiornati e completi rispetto a quanto registrato presso la fonte pubblica" di provenienza (l´Agenzia del territorio di Roma);

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita in atti e delle dichiarazioni rese da Crif S.p.A. (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), la società resistente risulta aver preso atto della revoca del consenso manifestata dai ricorrenti già prima della presentazione del ricorso, cancellando le informazioni creditizie di tipo positivo che li riguardano e continuando a conservare esclusivamente i dati di tipo "negativo" per i quali non risultano decorsi i termini di conservazione previsti dall´art. 6 del predetto codice deontologico;

RILEVATO che, con riferimento ai dati relativi al pignoramento immobiliare, il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso proposto, tenuto conto che, in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "positivo", la società resistente ha fornito riscontro già prima della presentazione del ricorso e, con riferimento alla richiesta di cancellazione dei rimanenti dati, gli stessi, alla luce della documentazione in atti, non risultano trattati in violazione di legge;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli