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Provvedimento del 7 aprile 2011 [1810813]

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[doc. web n. 1810813]

Provvedimento del 7 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 7 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da XY con la quale l´interessato, in relazione alla ricezione di una comunicazione commerciale indesiderata inviata da Ing Direct N.V. tramite posta ordinaria, (relativa a "una promozione finalizzata all´apertura di un conto corrente di deposito denominato Conto Arancio"), ha chiesto alla predetta banca la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento; visto che l´interessato ha infine sollecitato la cancellazione dei dati stessi;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 marzo 2011, presentato da XY nei confronti di Ing Direct N.V., con il quale il ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della predetta banca dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 23 marzo 2011 con la quale Ing Direct N.V. ha, tra l´altro, dichiarato di aver trattato i dati dell´interessato "per il solo ed esclusivo invio della comunicazione pubblicitaria (…)" e di non aver "trattenuto alcun dato personale" relativo al ricorrente "da tale invio"; visto che la resistente ha fornito anche indicazioni sull´origine dei dati, precisando gli estremi identificativi della società da cui tali dati sono stati acquisiti;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 marzo 2011 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto positivo riscontro alle proprie richieste, ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, sostenendo in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere alcun dato personale del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della banca resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ing Direct N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli