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In assenza di consenso specifico e informato, illecito il trattamento di dati personali di minori disabili per l'invio di comunicazioni promoziona...

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[doc. web n. 1810166]

In assenza di consenso specifico e informato, illecito il trattamento di dati personali di minori disabili per l´invio di comunicazioni promozionali - 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 127 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del Sig. XY e della sig.ra KW con la quale si lamentava la ricezione da parte del figlio e di altri minori diversamente abili di una comunicazione promozionale non desiderata su carta intestata dell´organizzazione sindacale Uila-Uil sottoscritta dal Sig. Francesco Tritto. Con tale comunicazione, datata 20 settembre 2008, nel fare riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione sul riconoscimento della tredicesima mensilità ai minori e agli invalidi civili, il Sig. Tritto invitava i genitori dei minori a recarsi presso il suo ufficio per rilasciare il mandato difensivo al fine di recuperare gli arretrati maturati e non riscossi;

VISTA la nota di riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dall´Ufficio del Garante, nella quale il legale del Sig. Tritto, in relazione all´origine dei dati trattati, ha affermato che in ragione delle circoscritte dimensioni del comune di Conversano, le informazioni relative ai minori disabili abitanti nel paese sono facilmente reperibili "mediante la cosiddetta vox populi" e che la missiva perseguiva uno scopo assistenziale in quanto era volta ad "informare i cittadini dei loro diritti", essendo comunque i destinatari liberi di rivolgersi "a chiunque" per la tutela di tali diritti;

CONSIDERATO che, nel corso degli accertamenti effettuati in loco dalla Guardia di finanza, ai sensi dell´art. 157 del Codice, il Sig. Tritto ha dichiarato di aver lavorato presso i servizi sociali del Comune di Conversano sino all´ottobre del 2007 e di essere rimasto in buoni rapporti con il personale dell´ufficio al quale aveva richiesto informalmente alcuni nominativi di ragazzi diversamente abili al fine di procurare loro agevolazioni previdenziali, ma di non ricordare esattamente i soggetti che gli avevano fornito tali nominativi, "all´incirca una decina";

CONSIDERATO che il Sig. Tritto ha altresì dichiarato di non intrattenere "rapporti di collaborazione con la sede Uil-Uila di Conversano" e di aver provveduto a spedire la citata comunicazione "su commissione dell´avv. Lacalamita Sandro" il quale gli aveva prospettato "l´opportunità di proporre istanze per ottenere benefici pensionistici in favore di minori diversamente abili" occupandosi "della raccolta dei documenti" degli interessati "per il successivo inoltro allo studio dell´avvocato … che avrebbe curato l´esecuzione dell´istanza";

CONSIDERATO che, sulla base dei predetti accertamenti, effettuati anche presso la sede dell´organizzazione sindacale Uil-Uila di Conversano, è emerso che il Sig. Tritto non ha mai lavorato presso la medesima organizzazione;

CONSIDERATO che l´avv. Lacalamita, nell´ambito dei citati accertamenti, ha dichiarato di avere un rapporto di collaborazione con il sig. Tritto consistente nel fornire assistenza legale in favore delle persone convocate da quest´ultimo presso i suoi uffici e di non aver designato il Sig. Tritto quale incaricato o responsabile del trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;

CONSIDERATO che gli accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di finanza presso il Comune di Conversano, ai sensi dell´art. 157 del Codice, pur avendo consentito di rilevare la violazione di taluni obblighi riguardanti l´adozione delle misure minime di sicurezza, non hanno permesso di accertare, con riferimento alla vicenda in questione, se i dati utilizzati dal Sig. Tritto riguardanti i minori disabili siano stati acquisiti presso tale ente;

RILEVATO pertanto che gli accertamenti eseguiti non hanno consentito di individuare l´origine dei dati riferiti a minori disabili utilizzati per l´invio di comunicazioni promozionali, né di imputare l´utilizzo dei medesimi dati per l´invio di comunicazioni promozionali a soggetti diversi dal Sig. Tritto;
RILEVATO altresì che il Sig. Tritto non è stato in grado di documentare di aver reso l´informativa e acquisito il consenso da parte dei destinatari dell´invio delle citate comunicazioni promozionali;

VISTI gli artt. 23 e 26 del Codice che prevedono che il trattamento di dati sensibili da parte dei privati possa essere effettuato solo previa acquisizione del consenso scritto dell´interessato, con riferimento a un trattamento chiaramente individuato e se sono state rese all´interessato le informazioni di cui all´art. 13 del Codice;

CONSIDERATO che l´utilizzo dei dati riferiti al figlio dei segnalanti e ad altri minori disabili per l´invio di comunicazioni promozionali non desiderate, effettuato dal Sig. Tritto in assenza del previo consenso informato e specifico degli interessati o di altro idoneo presupposto, configura un trattamento illecito di dati (artt. 13, 23, 26 e 167 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali;

RILEVATA, pertanto, la necessità di adottare nei confronti del Sig. Tritto un provvedimento di divieto ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in relazione all´utilizzo di dati riferiti a minori disabili per l´invio di comunicazioni promozionali senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dell´esistenza degli eventuali presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente il trattamento dei dati personali riferiti a minori disabili utilizzati per l´invio di comunicazioni promozionali senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati.

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. art 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate del segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ritenuta l´illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Sig. Francesco Tritto, vieta allo stesso, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore trattamento dei dati personali del minore interessato e di altri soggetti disabili utilizzati per l´invio di comunicazioni promozionali in assenza del previo consenso specifico ed informato degli interessati ai sensi degli artt. 13, 23 e 26 del Codice.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli