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Provvedimento del 25 novembre 2010 [1780714]

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[doc. web n. 1780714]

Provvedimento del 25 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 12 luglio 2010 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale XY e KW hanno ribadito la richiesta, già avanzata in data 20 aprile 2010 e più volte sollecitata, volta ad accedere (anche in riferimento al disposto dell´art. 391-quater c.p.p.) ai dati di traffico telematico relativi ad un indirizzo di posta elettronica intestato a KW, "su linea telefonica" fissa intestata a XY, prodotti il "27/07/2009 h. (…) e 29 /07/2009 h (…)"; rilevato che i ricorrenti hanno rappresentato di voler accedere a tali informazioni per esigenze di difesa nell´ambito di un procedimento penale avviato per il reato di "accesso abusivo a sistema informatico", al fine di comprovare la propria "estraneità (…) alla vicenda"; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in proprio favore;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati nonché la successiva nota del 22 ottobre con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax, in data 26 luglio 2010, con la quale Telecom Italia S.p.A., nel rilevare che l´utenza telefonica rispetto alla quale i ricorrenti hanno formulato le proprie istanze di accesso è intestata solo a XY e nel dubitare quindi della legittimazione dell´altra ricorrente all´esercizio del diritto di accesso rispetto ai dati richiesti, ha chiesto ulteriori e specifici elementi in ordine alle "finalità ed esigenze per le quali si richiede di accedere ai predetti dati di traffico telematico" e ai dati richiesti;

VISTA la nota inviata il 14 settembre 2010 con la quale i ricorrenti hanno fornito ulteriori informazioni sul procedimento penale tuttora in corso e hanno specificato che l´accesso è stato richiesto anche da KW in qualità di "unica utilizzatrice della linea telefonica per accessi a internet e titolare dell´account necessaria per la connessione" e hanno ribadito la richiesta di accesso rappresentando nuovamente che "l´unico modo per dimostrare l´estraneità dei ricorrenti ai presunti fatti illeciti è l´acquisizione dei tabulati richiesti";

VISTA la memoria inviata via fax il 7 ottobre 2010 con la quale la società resistente, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dai ricorrenti, ha comunicato di aver inoltrato agli stessi la documentazione "su cui, a seguito della ricezione dell´invito del Garante con l´unito ricorso degli interessati, è stata trasposta dalle competenti funzioni di Telecom Italia S.p.A. copia dei dati relativi al traffico internet corrispondenti a quelli oggetto della richiesta fatta valere con ricorso ex art. 145 d. lgs. 196/03, il cui trattamento è stato bloccato in attesa di ricevere gli ulteriori elementi atti a consentire una possibile adesione spontanea"; rilevato che la resistente, nel rappresentare che i predetti dati "sono stati estratti dagli appositi sistemi dedicati alla loro conservazione per finalità di giustizia penale, prima che venissero definitivamente cancellati allo scadere del termine di dodici mesi previsto dall´art. 132, comma 1, del l. lgs. n. 196/2003 (rispettivamente, 27 e 29 luglio 2010)", ha precisato che, essendo vietata la conservazione dei "contenuti delle comunicazioni", "in base all´art. 3 del d. lgs. 109/2008, per le finalità di cui all´art. 132 del Codice (…), devono essere conservate per l´accesso a internet solo alcune categorie di dati di traffico necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione (art. 3, comma 1, lett. a)), determinarne la data, l´ora e la durata (art. 3, comma 1, lett. c), ecc. con l´esclusione comunque dei dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione (art. 3, comma 1, lett. b), che fa riferimento solo a telefonia, posta elettronica, fax, sms, mms e non contempla appunto l´accesso a internet)";

VISTE le note inviate via fax il 15 ottobre e il 12 novembre 2010 con le quali i ricorrenti si sono dichiarati insoddisfatti del riscontro ricevuto, ritenendolo non esauriente e hanno chiesto nuovamente di conoscere tutti i dati di traffico telematico di cui all´interpello preventivo e di porre comunque a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota dell´8 novembre 2010 con la quale la società resistente ha ribadito di aver comunicato tutti i dati di traffico telematico detenuti con riferimento al giorno e all´ora indicati dai ricorrenti, tenuto conto dell´impossibilità di "conservare ulteriori dati" (quali , ad esempio, quelli relativi al contenuto delle comunicazioni) alla luce della normativa vigente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento che, seppur solo nel corso del procedimento – nonostante le dichiarazioni già precedentemente rese dai legali dei ricorrenti in ordine alle finalità di difesa in sede penale – ha fornito tutti i dati personali relativi al traffico telematico di cui all´interpello preventivo trattati ai sensi dell´art. 132 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di 300 euro, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono poste, nella misura di 300 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente in favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 25 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Chiaravalloti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli