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Illecita comunicazione di dati personali relativi alla situazione debitoria - 28 maggio 2009 [1624760]

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[doc. web n. 1624760]

Illecita comunicazione di dati personali relativi alla situazione debitoria - 28 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo presentato dai coniugi XY e KW nei confronti della Internazional lavori s.r.l.;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal "Nucleo speciale funzione pubblica e privacy" della Guardia di finanza su delega di questa Autorità in data 11 dicembre 2008;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Profili oggetto del reclamo.
1.1. XY, dopo aver concluso verbalmente con Internazional Lavori S.r.l. (di seguito, la società) un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà concordandone le relative modalità di pagamento (anche attraverso la dazione di effetti cambiari, a garanzia dell´adempimento), ha sospeso i pagamenti a seguito di asserite inadempienze da parte della società. Ciò, a detta della reclamante (e del coniuge WZ, anch´esso sottoscrittore del reclamo), ai sensi dell´art. 1460 cod. civ. (cfr. reclamo 5 febbraio 2007, in atti, p. 3).

A fronte del mancato pagamento del corrispettivo convenuto, la società, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha inviato una lettera (datata 16 novembre 2005) ai reclamanti, comunicando loro l´intenzione di voler porre all´incasso, a parziale saldo del debito maturato (ammontante a circa trentamila euro), gli effetti cambiari sottoscritti dalla stessa XY; ciò, anche considerato che gli effetti cambiari sottoscritti dal suocero della reclamante e posti precedentemente all´incasso dalla medesima società erano rimasti insoluti. Di tale complessiva esposizione debitoria veniva reso partecipe anche il Comando aeronavale della Guardia di finanza di KZ (presso il quale presta servizio il reclamante, peraltro estraneo al rapporto contrattuale intercorso con la società), annoverato tra i destinatari della lettera (cfr. reclamo 5 febbraio 2007, cit., pp. 4-5).

Di tali comunicazioni, che avrebbero leso anche la dignità del WZ (sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Comando generale della Guardia di finanza, successivamente definito con la relativa archiviazione) si dolgono i reclamanti.

1.2. A detta di questi ultimi, infatti, la società avrebbe comunicato indebitamente a terzi (il menzionato Comando della Guardia di Finanza) dati personali a sé riferiti, rendendo partecipi di vicende personali (l´esposizione debitoria nei confronti dell´appaltatrice) soggetti estranei al rapporto contrattuale; ciò, non solo mediante la predetta missiva indirizzata al Comando aeronavale, ma anche attraverso colloqui personali intrattenuti dal rappresentante legale della società con i superiori del reclamante, in tal modo messi a parte della vicenda (a detta degli istanti) senza averne titolo.

Nel qualificare come illecita la condotta divulgativa della società, i reclamanti hanno anche richiamato l´avvenuta produzione da parte della medesima società, nell´ambito del giudizio civile instauratosi a seguito della vicenda sopra richiamata, di copia di una presunta querela sporta nei loro confronti e indirizzata – ma, a detta dei medesimi reclamanti, non formalmente presentata – al Comando dei Carabinieri di KZ. Tale querela, non sottoscritta né datata, conterrebbe dichiarazioni ritenute lesive della reputazione degli istanti, secondo i quali la stessa sarebbe stata unicamente utilizzata dalla società quale strumento divulgativo di vicende personali e, per l´effetto, come strumento di pressione per supportare le proprie "ragioni giuridiche a sostegno della pretesa solutoria" (cfr. reclamo 5 febbraio 2007, cit., p. 7).

A supporto delle proprie deduzioni i reclamanti hanno richiamato anche quanto affermato da questa Autorità con il provvedimento del 30 novembre 2005 in tema di recupero crediti, secondo cui "non sono per nulla accettabili condotte finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale" (quale sarebbe quella di coinvolgere direttamente nell´attività di recupero del credito anche soggetti terzi, con azioni tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite al debitore).

Alla luce delle osservazioni che precedono, i reclamanti ritengono che il trattamento posto in essere dalla società sia avvenuto in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, avuto in particolare riguardo al principio di pertinenza e di non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). A tale riguardo, gli stessi reclamanti hanno chiesto a questa Autorità di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela delle proprie ragioni, riservandosi di adire l´autorità giudiziaria per il ristoro dei danni subiti (cfr. reclamo 5 febbraio 2007, cit., pp. 14-15).

A sostegno delle proprie deduzioni i reclamanti hanno prodotto, in particolare, copia dell´anzidetta lettera indirizzata anche al Comando aeronavale della Guardia di finanza, nonché copia della predetta asserita querela.

2. Le dichiarazioni della società.
A seguito della richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice per il tramite del "Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza su delega di questa Autorità, il rappresentante legale della società, in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute in data 11 dicembre 2008, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, di essersi recato presso la sede del Comando aeronavale di KZ "dopo essere stato intimorito dal Sig. WZ", richiedendo e ottenendo un colloquio con il comandante dello stesso per riferire del "comportamento poco corretto" al medesimo ascrivibile. La finalità del comportamento, secondo quanto affermato, "era quella di poter rappresentare al […] comandante le condizioni economiche in cui si trovava il sig. WZ", sì da poter ricevere "qualche consiglio sul comportamento da tenere" (cfr. verbale di operazioni compiute dell´11 dicembre 2008, in atti, p. 2).

Lo stesso rappresentante ha inoltre dichiarato di essersi "rivolto istintivamente al comandante del Comando aeronavale della Guardia di finanza di KZ" per "timori di ritorsioni da parte del finanziere", senza pensare "ad effettuare comunicazioni più rispettose delle disciplina per la protezione dei dati personali" in quanto "non […] a conoscenza di tale disciplina" (cfr. verbale di operazioni compiute dell´11 dicembre 2008, cit., p. 2).

In ogni caso, diversamente da quanto riferito nel reclamo, nessuna comunicazione avente ad oggetto la menzionata esposizione debitoria relativa ai reclamanti, a memoria del rappresentante, sarebbe stata mai indirizzata al Comando della Guardia di finanza di KZ (cfr. verbale di operazioni compiute dell´11 dicembre 2008, cit., p. 2).

3. Illiceità del trattamento.
3.1. Il presente provvedimento riguarda i soli profili di competenza di questa Autorità in relazione al trattamento dei dati personali, con esclusione, pertanto, di ogni altro aspetto inerente, in particolare, agli sviluppi del procedimento civile che vede coinvolti i reclamanti e la società.

Merita preliminarmente evidenziare che non si ravvisano elementi per un intervento dell´Autorità in ordine ai profili concernenti l´avvenuta produzione in giudizio, da parte della società, della presunta querela indirizzata al Comando della Stazione dei carabinieri di KZ contenente dati personali relativi ai reclamanti, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 160, comma 6, del Codice, al trattamento effettuato presso gli uffici giudiziari per ragioni di giustizia (e segnatamente ai trattamenti direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie) trova solo parziale applicazione la disciplina del Codice, restando espressamente rimessa all´autorità giudiziaria –nel caso di specie secondo l´ordinamento processuale in materia civile– ogni valutazione in ordine alla validità, efficacia ed utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali (in ipotesi) non conforme a disposizioni di legge o regolamento (ivi compresi, in caso di specifiche violazioni, i rimedi previsti dagli artt. 88 e 96 c.p.c.).

3.2. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che, tenuto conto delle dichiarazioni rese al riguardo dalla reclamante ("il contratto veniva siglato tra la sig.ra XY ed il l.r.p.t. della Internazional S.r.l.": cfr. reclamo 5 febbraio 2007, cit., p. 3) e non smentite dalla società in sede di accertamento ispettivo, non risulta allo stato provato (anche alla luce della mancata attendibilità della copia della querela in atti, non sottoscritta né datata) l´effettivo coinvolgimento di WZ nella stipula del contratto di appalto con la società.

Inoltre, dalle risultanze documentali acquisite agli atti è emerso che la menzionata comunicazione del 16 novembre 2005 risulta essere stata effettivamente inviata dalla società (per il tramite del proprio legale di fiducia) anche al Comando aeronavale di KZ (che figura tra i destinatari in indirizzo), in assenza di presupposti – allo stato non addotti, né documentati dalla società – che giustifichino la conoscibilità delle informazioni personali ivi contenute anche da parte di soggetti non interessati dalla vicenda intercorsa con la stessa società.

Ne consegue che la comunicazione di informazioni personali riferite, in particolare, al preteso inadempimento della reclamante (oltre che del mancato pagamento dei titoli da parte del padre del reclamante) nei confronti di terzi (segnatamente, l´anzidetto Comando aeronavale e alcuni ufficiali che presso lo stesso prestano servizio) costituisce per sé sola una violazione della disciplina di protezione dei dati personali, essendo stata effettuata in assenza di una finalità legittima e senza il necessario consenso dell´interessata, oltre che in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11, comma 1, lett. a), b) e d), e art. 23 del Codice).

3.3. Del pari illecita, sotto altro profilo, risulta la comunicazione di informazioni (peraltro riferite ad entrambi i reclamanti) in sede di colloqui intercorsi con il comandante del Comando aeronavale di KZ.

Dal complesso degli elementi in atti risulta, infatti, che tale comunicazione è avvenuta non al fine dichiarato di formulare una denuncia (in astratto legittima) rispetto all´asserito comportamento vessatorio tenuto dal reclamante, bensì con il diverso intento di "ricevere qualche consiglio sul comportamento da tenere" in relazione alle difficoltà economiche, rappresentate dalla società nei confronti degli interlocutori, in cui lo stesso sarebbe versato (cfr. verbale di operazioni compiute dell´11 dicembre 2008, cit., p. 2), con conseguente violazione, pertanto, dei richiamati principi di correttezza, finalità e pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice; cfr., in proposito, anche il Provv. Garante 30 novembre 2005, cit.). Ciò, tra l´altro, tenuto anche conto delle dichiarazioni (rese ai sensi dell´art. 168 del Codice) che riferiscono della possibilità, da parte della società, di adottare nel caso di specie modalità di comunicazione maggiormente rispettose della disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. verbale di operazioni compiute dell´11 dicembre 2008, cit., p. 2).

A ciò si aggiunga che non consta il consenso degli interessati alla comunicazione dei dati relativi al preteso inadempimento (art. 23 del Codice), con conseguente illiceità del trattamento svolto dalla società.

Tutto ciò considerato, impregiudicati eventuali profili di danno derivati ai reclamanti (in relazione ai quali nessuna competenza è attribuita dalla legge a questa Autorità),

IL GARANTE

Accertata l´illiceità del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Internazional Lavori S.r.l. l´ulteriore comunicazione a terzi non aventi titolo di dati personali relativi alla situazione debitoria riferita agli interessati.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi